di Maurizio Ferrari
Nota redazionale – Relazione tenuta il 16 novembre 2019 nell’ambito del convegno su “Le peculiarità dei rapporti di lavoro dei medici” organizzato dall’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Cosenza.
Il medico ospedaliero, al pari di ogni lavoratore subordinato, si ritrova esposto al c.d. rischio in itinere, dovendo percorrere necessariamente una distanza, più o meno lunga, per raggiungere l’azienda ospedaliera prima dell’inizio del turno di servizio e, al termine, fare ritorno a casa.
Il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, t.u. delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non ha disciplinato, se non nell’ipotesi eccezionale dei marittimi (art. 6), l’infortunio che si verifichi mentre il lavoratore si reca al lavoro o fa ritorno all’abitazione. Il legislatore delegato, infatti, non ha dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 31 l. 19 gennaio 1963 n. 151, e quindi mancava nel nostro ordinamento (prima dell’entrata in vigore dell’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38) una disciplina legislativa dell’infortunio in itinere, che pure era ed è presente in altri ordinamenti di civil law2.
La giurisprudenza, però, ha ovviato al vuoto normativo e, pur in presenza di una divergenza fra l’intenzione del legislatore delegante e quella del legislatore delegato, ha colmato quel vuoto con l’interpretazione fino a ricondurre la fattispecie nell’ambito dell’occasione di lavoro (art. 2 t.u. 1124/65) la cui ricorrenza rende l’infortunio indennizzabile.
Il percorso dell’interpretazione giurisprudenziale è lungo e tortuoso. Scopo della presente relazione è di evidenziarne, in tratti salienti, gli aspetti che possano riguardare la figura del medico ospedaliero quale lavoratore subordinato esposto alla dilatazione del rischio professionale costituita dal c.d. rischio in itinere.
Una tappa fondamentale, nell’opera dell’interprete volta a sostenere l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, è segnata da Corte cost. 3 ottobre 1990, n. 4293, che ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 4 t.u. 1124/65, in quanto la previsione di uno specifico obbligo assicurativo dell’infortunio in itinere rientra nella discrezionalità del legislatore, e tuttavia ha fatto rinvio alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha dunque riconosciuto come fonte di «diritto vivente» nella fattispecie.
Pertanto, è alla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione che occorre guardare per un’indagine sul rischio in itinere gravante sul medico ospedaliero, avendo cura di individuare le fattispecie in cui tale professionista si è ritrovato ad essere destinatario della tutela assicurativa antinfortunistica o se la sia vista negare.
Un primo interessante caso è quello del professionista che, parcheggiata l’autovettura, mentre si accingeva a raggiungere il reparto dove avrebbe dovuto prestare la propria attività, inciampava in una catenella di delimitazione posta all’interno dell’ospedale.
Il sinistro è stato ritenuto indennizzabile come infortunio in itinere dalla Suprema Corte di Cassazione, sentenza n.253 del 10 gennaio 20014 resa dalla Sezione Lavoro, che si è occupata della controversia intercorsa fra un medico anestesista dipendente dell’Ospedale civile di Brescia e l’INAIL, che aveva negato l’indennizzo deducendo che non si trattasse di un rischio generico comune alla generalità delle persone, essendo la presenza dell’infortunato nell’ambito dell’ospedale, e per giunta in una zona preclusa al momento dell’evento a coloro che non prestassero lavoro nella struttura, legata strettamente all’espletamento delle mansioni affidategli.
L’infortunato, dopo avere vinto in primo grado davanti al Pretore di Brescia in funzione di Giudice del Lavoro, si era visto ribaltare la decisione in appello da parte del Tribunale, il quale aveva rilevato che l’incidente era accaduto in un momento precedente, e comunque estraneo, alla prestazione lavorativa e che si trattava perciò di un fatto da inquadrare in un rischio generico, senza alcuna inerenza con l’attività lavorativa.
La Cassazione ha annullato la sentenza del giudice d’appello, riconoscendo il diritto del medico all’indennizzo ed ha evidenziato che il Tribunale, pur muovendo dall’esatta premessa che per indennizzare il danno subìto dal dipendente per un infortunio sul lavoro non è sufficiente un semplice collegamento marginale o un mero rapporto di coincidenza cronologica e topografica tra evento dannoso e attività lavorativa, essendo invece necessario un nesso di derivazione eziologica, era incorso nell’errore di definire il concetto di occasione di lavoro.
Ad avviso del giudice di merito, infatti, sarebbe stato necessario che l’evento dannoso subìto dall’assicurato derivasse dal rischio inerente ad un atto intrinseco alla prestazione richiesta al lavoratore o comunque ad un atto strettamente connesso all’esecuzione della prestazione lavorativa ed al perseguimento delle relative finalità.
Contrariamente, il giudice di legittimità ha rilevato che la definizione data dal Tribunale al concetto di occasione di lavoro, ristretta all’esposizione soltanto al rischio derivante dall’espletamento delle mansioni proprie del lavoratore e per il quale è commisurato il contributo a carico del datore di lavoro per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (c.d. rischio specifico proprio), non tiene conto del più recente e prevalente orientamento della giurisprudenza, secondo cui l’occasione di lavoro che condiziona l’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro si verifica non solo nell’ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche di rischio improprio, cioè quello che seppure non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, sia comunque insito in un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle mansioni.
Una fattispecie analoga è stata decisa in senso conforme da Cass. 15 febbraio 1986, n. 9255, che ha ritenuto verificatosi in occasione di lavoro l’infortunio occorso ad un lavoratore ospedaliero che era caduto riportando lesioni mentre percorreva a piedi, all’interno dell’ospedale, un viale che dava accesso ai reparti.
Con altra decisione, Sezione Lavoro n. 3765 del 25 febbraio 20046, la Cassazione ha ribadito che l’indennizzabilità dell’infortunio sul lavoro sussiste anche nell’ipotesi in cui l’evento si sia verificato in relazione ad un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle mansioni, e tale strumentalità può anche concretizzarsi in un’attività di prevenzione di un rischio insito nella prestazione lavorativa; occorre, nondimeno, che si tratti di prevenire un rischio collegato funzionalmente con tale prestazione, per la tutela del prestatore o dei terzi, mentre non è sufficiente un collegamento solo marginale o un rapporto di coincidenza cronologica e topografica.
In base a tale principio, la Corte ha affermato che il lavoratore ospedaliero è coperto dall’assicurazione obbligatoria per i rischi inerenti allo svolgimento di prestazioni sanitarie in un reparto ospedaliero infettivo o in favore di soggetti immunodepressi, ma ha negato la copertura assicurativa in fattispecie relativa ad effetti patologici occorsi a medico radiologo ospedaliero in conseguenza dell’assunzione del vaccino antinfluenzale.
Il tema dell’infortunio in itinere è stato oggetto di valutazioni variegate da parte della giurisprudenza che, per esempio, ha ritenuto (con sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione del 7 settembre 2012 n. 150597) che l’infortunio in itinere non può essere riconosciuto in caso di incidente stradale subìto dal lavoratore che utilizzi il proprio mezzo di trasporto privato per raggiungere la propria abitazione dal luogo di lavoro, allorché tale utilizzo rappresenti non una necessità per la mancanza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce strumento normale di mobilità.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato una decisione di merito che aveva negato l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso alla lavoratrice che, a bordo della sua bicicletta, tornava alla propria abitazione dopo aver lasciato l’ospedale civile di cui era dipendente.
Più di recente, però, la stessa Suprema Corte, con decisione n. 7313 del 13 aprile 20168, ha ribaltato tale orientamento sostenendo che, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’utilizzo della bicicletta da parte del lavoratore per recarsi al lavoro non deve essere valutato in relazione al mero criterio della distanza che separa l’abitazione dal luogo di lavoro, bensì ad un criterio di normalità-razionalità che tenga conto di vari standard comportamentali esistenti nella società civile, in ragione della tendenza all’incentivazione dell’uso della bicicletta.
Va segnalato che tale sentenza è intervenuta su fattispecie ratione temporis esclusa dall’applicabilità dell’art. 5, 4° e 5° comma, l. 28 dicembre 2015 n. 221, che ha integrato gli art. 2, 3° comma, e 210 del DPR n. 1124 del 1965, richiamando nell’alveo dell’assicurazione sociale gli infortuni ciclistici in itinere attraverso la previsione che l’uso del «velocipede», in considerazione dei positivi riflessi ambientali che comporta, deve intendersi sempre «necessitato». Tuttavia, ritiene la Corte che la norma sopravvenuta, per quanto inapplicabile, possa essere utilizzata dal giudice in chiave interpretativa al fine di chiarire il «precetto elastico» di cui all’art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, che ha dato consistenza di enunciato normativo alla nozione giurisprudenziale di infortunio in itinere 9.
Si legge nella motivazione della sentenza che con la disciplina dettata dall’art. 12 del decreto legislativo n. 38 del 2000, la tutela assicurativa gestita dall’Inail è stata estesa all’infortunio che accada al lavoratore lungo il percorso che collega l’abitazione al lavoro e viceversa.
Ad avviso della Corte, la nuova normativa amplia la tutela a qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa a luogo di lavoro, escludendo qualsiasi rilevanza all’entità del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l’infortunato sia addetto.
La norma tutela, quindi, un rischio generico (quello del percorso) cui soggiace in realtà qualsiasi persona che lavori. Pertanto, come non si è mancato di avvertire all’indomani della legge — proprio perché non più rispondente alla logica selettiva del criterio del rischio professionale, su cui era stata fondata fin dalle origini l’assicurazione sociale — la nuova disciplina pone il problema della giustificazione di una mancanza di tutela per intere categorie di lavoratori non assicurati.
Secondo la disciplina in vigore, anche l’uso del mezzo proprio (senza alcun’altra connessione funzionale con l’attività lavorativa assicurata) non è di ostacolo all’indennizzabilità; ma permane la condizione, già dettata dalla giurisprudenza, che l’uso sia necessitato. Il requisito della necessità non deve essere tuttavia inteso in senso assoluto, essendo sufficiente una necessità relativa, ossia emergente attraverso i molteplici fattori, non definibili in astratto, che condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico.
Tale impostazione concettuale consente alla Suprema Corte di affermare che a sostegno di questa interpretazione muovono anzitutto alcuni elementi normativi contenuti nella stessa disciplina di legge. Laddove essa inserisce nella tutela l’infortunio occorso durante il tragitto effettuato per andare a consumare il pasto dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (non necessariamente la propria abitazione), se l’azienda sia sfornita di mensa aziendale. Se la necessità fosse stata assoluta e non valutabile secondo gli standard di vita attualmente seguìti, una previsione di questo tipo sarebbe stata scarsamente giustificabile; mentre imporre al lavoratore l’usanza di portarsi le vivande da casa sarebbe stata contro i tempi ed i costumi sociali in vigore.
Occorre considerare poi che ai fini dell’assicurazione la legge parla di percorso normale. Non è richiesto altro; né che la strada sia disagevole, né che presenti rischi particolari e diversi da quelli normali, come si è per lungo tempo discettato in giurisprudenza in mancanza di una disciplina legale. Basta la normalità del percorso. Ed è sempre alla normalità del percorso che la legge ricollega la protezione anche nell’ipotesi in cui l’infortunio avvenga durante il tragitto per andare a consumare il pasto.
il complesso sviluppo della giurisprudenza per la delimitazione dell’area di tutelabilità del lavoratore in materia di infortunio in itinere trova attualmente due ben individuabili punti d’approdo.
Il primo va identificato nell’elaborazione, ai fini dell’individuazione dell’ambito di copertura assicurativa, della nozione di “rischio elettivo” inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento10. In sostanza, si tratta di regola non diversa da quella enunciata per la delimitazione delle responsabilità del datore di lavoro in via contrattuale che extracontrattuale in ordine alla integrità psico-fisica del lavoratore11.
Il secondo punto di approdo è quello che muove dall’individuazione di ulteriori criteri definitivi della necessità della scelta del lavoratore di usare il mezzo privato, i quali sono stati individuati nella normalità e ragionevolezza: entrambe queste nozioni risultano determinabili in relazione a valori costituzionali quali la ragionevolezza (art. 3 Cost.), la libertà di fissare la propria residenza (art. 16 Cost.), le esigenze familiari (art. 31 Cost.), la tutela del lavoro in ogni sua forma (art. 35 Cost.), la protezione del lavoratore in caso di infortunio (art. 38 Cost.).
Questo progresso giurisprudenziale, che si intreccia e sovrappone con quello elaborativo della nozione di “rischio elettivo”, è stato efficacemente sintetizzato in alcune sentenze della Suprema Corte12, le quali hanno condensato il senso complessivo degli orientamenti in materia di infortunio in itinere, sia giurisprudenziali sia normativi, affermando che l’assicurazione per infortunio in itinere comprenda anche l’utilizzo del mezzo di trasporto privato allorché imposto da particolari esigenze, nell’ambito delle quali preminente rilievo assumono i luoghi in cui la personalità dell’individuo si realizza in rapporto con la comunità familiare; e che «si tratta di una definizione della fattispecie dell’infortunio in itinere che va senz’altro condivisa perché maggiormente rispettosa dei canoni costituzionali della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della protezione dei lavoratori in caso d’infortunio (art. 38, 2° comma, Cost.)».
Non può escludersi tuttavia che, oltre a quelli legittimati dai predetti valori costituzionali, altri standard in materia di attività connesse a quelle di lavoro, quale è quella di spostamento in esame, siano emersi nella società civile, anche essi connessi a valori dello stesso rango. In tale prospettiva è innegabile che la modalità di percorrenza del tragitto abitazione-lavoro con mezzo privato possa corrispondere anche ad esigenze di un più intenso rapporto con la comunità familiare, ad esempio negli intervalli lavorativi, per mantenere un più stretto e frequente legame con i membri della stessa. Ed anche ad esigenze di raggiungere in maniera riposata e distesa i luoghi di lavoro. In tal modo assicurando un proficuo apporto all’organizzazione produttiva nella quale il lavoratore è inserito: e ciò risponde ad un valore di utilità sociale ben presente nell’ordinamento.
Sono poi intervenute la Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 7 settembre 2015 n. 1768513, per dirimere un contrasto di giurisprudenza originato da alcuni arresti giurisprudenziali che avevano posto in evidenza come il limite all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere non sia costituito soltanto dal «rischio elettivo», ma anche dalla «totale estraneità del rischio» ed altri secondo cui l’infortunio è indennizzabile anche se derivante da fattori dannosi imprevedibili ed atipici, purché indipendenti dalla condotta volontaria del lavoratore, tanto da farvi rientrare anche l’ipotesi di aggressione a fini di scippo subita dal lavoratore per strada durante il tragitto verso casa14.
Le Sezioni unite osservano che il problema della consistenza del rischio professionale anche durante il percorso che il lavoratore deve compiere per recarsi al lavoro e fare ritorno a casa, come risolto legislativamente dall’art. 12 decreto legislativo n. 38 del 200015, da dilatazione del concetto di occasione di lavoro fino a ricomprendervi quel percorso secondo la prospettiva voluta dal diritto vivente, si è riconfigurato nell’ottica di una estensione della copertura assicurativa obbligatoria ad attività riconnesse per via di necessità locomotoria al rischio lavorativo, tanto che la norma prevede ipotesi specificamente individuate di scopertura assicurativa (infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida).
Proprio la configurazione legislativa della fattispecie, nell’art. 12 cit., palesa attraverso la formulazione letterale della norma quali ne siano i limiti, circoscrivendo la copertura assicurativa alla consistenza del rischio: «Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti».
La decisione delle Sezioni Unite, che assume carattere di precedente vincolante per la funzione nomofilattica esercitata dalle stesse sezioni unite, sulla base di tali considerazioni conclude nel senso che non si configura l’infortunio in itinere indennizzabile dall’Inail nelle ipotesi in cui l’evento dannoso subìto dal lavoratore, pur essendosi verificato durante il percorso fra casa e luogo di lavoro, sia determinato da fatto di natura dolosa imputabile a terzi, per il quale venga a mancare il presupposto dell’occasione di lavoro.
Allo stato attuale della giurisprudenza, può dunque ritenersi che il “rischio elettivo” non costituisce l’unico limite alla copertura assicurativa del rischio in itinere, ma un ulteriore limite va ravvisato nello scollegamento dell’evento dannoso dal rischio stesso, in quanto effetto di una causa efficiente in grado di spezzare il nesso causale, come accade nel fatto doloso del terzo estraneo all’attività lavorativa, che interferisce con il configurarsi della fattispecie fino ad escluderne il perfezionamento, posizionandosi «naturalmente», ed indipendentemente dal riferimento all’occasione di lavoro, al di fuori della copertura assicurativa.
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Note
1 nel senso che tale norma ha valore di mera delega, v. Cass. 3 maggio 1975, n. 1708, Foro it., Rep. 1976, voce Infortuni sul lavoro, n. 114, e per l’affermazione della legittimità costituzionale dell’art. 2 d.p.r. 1124/65 che avrebbe dovuto recepire la delega, v. Corte cost. 12 gennaio 1977, n. 8, id., 1977, I, 790 e Mass. giur. lav., 1978, 291, con nota di ALIBRANDI; Riv. it. prev. soc., 1977, 748, con nota di CHIAPPELLI
2 sulla regolamentazione dell’accident du trajet in Francia, prevista dall’art. l. 411-2 code de la sécurité social, v. il numero speciale de Revue pratique de Droit Social, avril 1992, n. 564; per il diritto tedesco, cfr. TRANQUILLO, La giurisprudenza tedesca sull’occasione di lavoro, in Riv. giur. lav., 1991, III, 131; per altri riferimenti stranieri, v. PALMA, Infortuni «in itinere» nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in Riv. infortuni, 1988, I, 157
3 Foro it., 1991, I, 25, con nota di richiami; Riv. infortuni, 1990, II, 147, con nota di G. ALIBRANDI; Dir. lav., 1990, II, 476, con nota di C. GATTA; Resp. civ., 1991, 262, con nota di A. GIOVATI
4 Foro it., 2001, parte I, col. 1532
5 Foro it., Rep. 1986, voce Infortuni sul lavoro, n. 75
6 Foro it., Rep. 2004, voce Infortuni sul lavoro, n. 87
7 Riv. infortuni, 2012, II, 70
8 Foro it., 2016, I, 2441, con nota di V. FERRARI in Giur. it., 2016, 1955, con nota di GIULIANI e in Riv. it. dir. lav., 2016, II, 954, con nota di PETRILLO
9 sugli effetti retroattivi di tale norma, cfr. A. DE MATTEIS, già in Lavoro e prev. oggi, 2010, 274, e, da ultimo, in Infortuni sul lavoro e malattie professionali, 3a ed. aggiornata, Milano, 2016, 146
10 Cass. 17 maggio 2000, n. 6431, Foro it., Rep. 2002, voce Infortuni sul lavoro, n. 101
11 fra le molte, 30 maggio 2001, n. 7367, id., Rep. 2001, voce cit., n. 65; 17 novembre 1993, n. 11351, id., Rep. 1995, voce Lavoro (rapporto), n. 1113; 9 settembre 1991, n. 9459, id., Rep. 1992, voce Infortuni sul lavoro, n. 276
12 Cass. 8 novembre 2000, n. 14508 (id., Rep. 2001, voce cit., n. 82), i cui concetti sono stati ripresi poi dalla sentenza 10750/01, id., 2003, I, 1845 (cfr. anche 19940/04, id., Rep. 2004, voce cit., n. 72; 7717/04, ibid., n. 76; 6929/05, id., Rep. 2005, voce cit., n. 60; 2642/12, id., Rep. 2012, voce cit., n. 69)
13 Foro it., 2016, I, 183, con nota di V. FERRARI , in Notiziario giurisprudenza lav., 2016, 18 (www.amministrazioneincammino.luiss.it) , 2016, II, 34 (m), con nota di DI CARLO e in Riv. infortuni, 2015, II, 107, con nota di PUGLISI, ROMEO
14 V. Cass. 10 luglio 2012 n. 11545, Foro it., 2012, I, 2296, con nota di V. FERRARI, Ontologia dell’infortunio in itinere
15 per la cui legittimità costituzionale v. Corte cost., ord. 11 gennaio 2005, n. 1, Foro it., 2005, I, 652