di Maurizio Ferrari

La specificità giuridica del rischio automobilistico scaturisce dalla dimensione sociale del problema di una tutela dal rischio della circolazione stradale e dei relativi costi1, richiedente la formulazione legislativa di una ipotesi di responsabilità civile “speciale”, rispetto alla “clausola generale” dell’art. 2043 c.c.2, concepita dal legislatore del codice del 1942 nell’ambito di una serie di tipologie regolate attraverso modalità di imputazione del danno con presunzione o accollo della responsabilità3. L’idea dell’inadeguatezza storica della colpa a spiegare per intero la responsabilità civile sorregge gli artt. 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 e 20544, sulla scorta anche di risalente autorevole dottrina5, nella configurazione di ipotesi di responsabilità che rispondano a criteri di razionale distribuzione del rischio6.

L’art. 2054 c.c. è improntato proprio a tale finalità (diminuire il rischio distribuendolo) attraverso la previsione di una presunzione di colpa a carico del conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro, con distribuzione in parti uguali fra i conducenti dei diversi veicoli coinvolti e accollo solidale della responsabilità al proprietario di ciascun veicolo, se non riesca a provare che la circolazione sia avvenuta prohibente domino.

L’assicurazione del rischio della responsabilità civile speciale delineata dall’art. 2054 è stata resa obbligatoria dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990, con estensione anche alla circolazione dei natanti, al fine di elidere il rischio di insolvenza del responsabile e costituire un Fondo di garanzia per le vittime della strada7. Tale normativa, che la Corte costituzionale ha definito di ordine pubblico8, ha posto in massimo rilievo la tutela del danneggiato, perseguendo il raggiungimento delle massime garanzie patrimoniali in suo favore e soddisfacendo in tal modo le esigenze di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., fino a costituire l’archetipo di un modello di responsabilità civile nel quale la soddisfazione del danneggiato prescinde dal rapporto tra autore del fatto illecito e vittima dello stesso9, attraverso la conclusione di un contratto, non solo nell’interesse proprio dell’assicurato, ma anche dei soggetti potenzialmente esposti ai rischi derivanti dalla circolazione del veicolo10.

Le peculiarità di tale assicurazione obbligatoria si sono acuite a seguito dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni private che, abrogando la legge n. 990 del 1969, ha rafforzato l’accollo assicurativo del danno facendo coincidere la funzione di garanzia della responsabilità civile con la funzione sociale di diritto privato realizzata dal contratto di assicurazione reso obbligatorio. Si inquadra in tale funzione la neointrodotta procedura di risarcimento diretto, che consente l’erogazione al danneggiato dell’indennizzo da parte dell’assicuratore del veicolo che gli è più prossimo (vuoi perché ne sia il proprietario o l’utilizzatore, vuoi perché ne venisse trasportato al momento del sinistro), eleggendolo ad adiectus solutionis causa dell’assicuratore del veicolo che ha provocato il sinistro.

Il codice delle assicurazioni private11 è stato approvato, nonostante rilievi critici della dottrina12, a conclusione del complessivo riordino della disorganica mole di norme venuta a sovrapporsi rispetto al testo unico del 195913, al fine di razionalizzare il sistema normativo in materia14. L’opera di riordino origina dal conferimento al governo di delega15 all’adozione dei provvedimenti necessari per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, nel rispetto di principi e criteri direttivi, quali l’adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali, la tutela dei consumatori, la salvaguardia della concorrenza nel settore, la garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese, anche quando appartenenti a un gruppo, l’armonizzazione della disciplina delle varie categorie di intermediari, l’armonizzazione della disciplina e dell’esercizio della vigilanza alla normativa comunitaria16. Imponente la quantità di deleghe regolamentari conferite all’istituto di vigilanza senza formulare precisi criteri direttivi17

L’assicurazione della responsabilità civile18 trova allocazione nell’ambito del codice con riferimento al rischio connesso all’attività di intermediazione assicurativa e al rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Rischi entrambi caratterizzati dalla necessità di garantire, non solo e non tanto l’assicurato, il cui interesse all’integrità patrimoniale assume rilevanza, ai sensi dell’art. 1917 c.c., come per tutti i tipi di assicurazione della responsabilità civile, quanto il terzo danneggiato nel cui interesse l’assicurazione è destinata a svolgere una funzione sociale di diritto privato.

La previsione dell’obbligo assicurativo, preesistente al codice per alcune tipologie ritenute meritevoli di un rafforzamento in senso solidaristico della copertura del rischio della responsabilità (impianti nucleari, inquinamento da idrocarburi, circolazione automobilistica, aeromobili), si traduce in tali specifiche ipotesi nel conferimento al terzo danneggiato del diritto all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore in via autonoma rispetto all’assicurato. In questi casi l’assicuratore deve rilasciare un certificato o una nota che attesti l’avvenuto pagamento del premio e la conseguente efficacia della copertura assicurativa. Le risultanze del certificato non possono essere contestate dall’assicuratore nei rapporti con il terzo danneggiato, dando luogo ad una cartolarizzazione del rapporto assicurativo, che rende concreta la funzione sociale dell’assicurazione.

Riguardo all’assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il codice detta norme che prevedono l’obbligo di stipulare il contratto per chiunque mette in circolazione il veicolo avendone la disponibilità (art. 122) o il natante (cui le norme dettate per i veicoli si applicano in quanto compatibili: art. 123 comma 4), da stipulare con una delle imprese autorizzate al suo esercizio (art. 130) e per questo obbligate ad accettare le proposte conformi alle disposizioni generali di polizza e alle tariffe stabilite preventivamente (art. 132).

Oggetto della garanzia è il rischio della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli senza guida di rotaie di cui all’art. 2054 c.c., per cui si ritiene che il terzo danneggiato abbia diritto di essere risarcito, in deroga all’art. 1917 c.c., anche in caso di fatto doloso dell’assicurato, salva rivalsa dell’assicuratore verso costui, ai sensi dell’art. 144 cod. ass., mentre nei casi di circolazione prohibente domino l’assicurazione non dispiega effetto e il danno è risarcito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nei limiti dei massimali di legge (art. 122 e 283). I massimali, sempre in funzione solidaristica, non possono essere inferiori ad una soglia predeterminata (art. 128).

Viene ribadito il diritto all’azione diretta del terzo nei limiti dei massimali di polizza (art. 144) proponibile dopo il decorso di sessanta giorni (novanta in caso di danno alla persona) dalla richiesta del danneggiato (art. 145). Sono previste due diverse procedure: la prima nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile del responsabile del sinistro (art. 148), la seconda, denominata sistema di risarcimento diretto, verso l’assicuratore della responsabilità civile del danneggiato (art. 149). Tale seconda procedura è frutto della recezione normativa di un sistema convenzionale già in uso su base volontaria nella regolamentazione dei rapporti fra compagnie di assicurazione19.

La posizione del terzo danneggiato viene dal codice tutelata in via diretta, per cui si è autorevolmente affermato che, mentre nei confronti dell’assicurato la garanzia è regolata dalle norme del codice civile, è cioè valida ed efficace in quanto sia valido ed efficace il contratto di assicurazione, nei confronti del terzo invece è sempre operante quando esiste formalmente un contratto di assicurazione, poiché il diritto al risarcimento deriva direttamente dalla legge e il contratto ha solo la funzione di individuare l’assicuratore obbligato al risarcimento20.

Dopo l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni sono sopravvenute diverse norme, riguardanti l’impresa di assicurazione in generale nel contesto degli adattamenti al diritto comunitario richiesti dalle peculiarità delle società operanti nel mercato finanziario21, ma alcune sopravvenienze normative riguardano anche il settore dell’assicurazione della responsabilità civile. E’ stata intensificata la tutela sia del cliente sia del danneggiato, estendendo la durata dell’ultimo attestato di rischio impedendo in caso di nuovo contratto l’assegnazione di una classe di merito più sfavorevole22. Sono stati, poi, esclusi i contratti di assicurazione per i quali si sia verificato l’evento assicurato, dall’elenco dei rapporti per i quali non trova applicazione il diritto di recesso ai sensi del codice di consumo23. Allo scopo di contenere il fenomeno dell’evasione dell’obbligo di assicurazione attraverso la contraffazione del contrassegno da esporre sul veicolo, è stata introdotta la possibilità di accertamento della mancanza di copertura assicurativa attraverso dispositivi in uso per l’accertamento delle infrazioni delle norme sulla circolazione stradale24.

Importanti innovazioni che, anche se non dettate specificamente per la responsabilità civile, meritano di essere segnalate come sopravvenute rispetto all’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, concernono il divieto alle compagnie assicurative di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi, prima per la responsabilità civile auto25 e poi per tutti i rami danni26; nonché l’inclusione delle controversie in materia assicurativa tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria27.

La previsione dell’obbligo assicurativo, tipico delle assicurazioni sociali28, trova attuazione anche in ambito privatistico proprio con riferimento a rischi della responsabilità civile che assumono rilevanza sociale. Attraverso previsioni in leggi speciali e nel codice delle assicurazioni private29 si è dato luogo a forme di assicurazioni private obbligatorie, prima fra tutte quella del rischio della circolazione dei veicoli a motori e dei natanti di cui si dirà innanzi in ragione della sua specificità.

Una rapida disamina di altre assicurazioni private obbligatorie consente di ravvisarne il comune denominatore nella tendenza legislativa a recuperare progressivamente una funzione sociale, oltre che di garanzia, dell’assicurazione della responsabilità civile con riferimento a rischi che debbano essere tutelati non solo nell’interesse dell’assicurato, bensì del terzo danneggiato.

Nel codice delle assicurazioni è previsto l’obbligo assicurativo per chi svolga l’attività di intermediazione assicurativa, prevedendo la formazione di un registro unico elettronico nel quale devono essere iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale in Italia 30. Viene ulteriormente disciplinata l’assicurazione per l’esercizio dell’attività venatoria, già resa obbligatoria fin dal 199231, prevedendo che il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è tenuto a risarcire i danni causati dall’esercizio dell’attività venatoria, nei casi in cui l’esercente l’attività medesima non sia stato identificato ovvero non risulti coperto dall’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, o sia assicurato presso un’impresa operante nel territorio italiano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente32.

Altri rischi della responsabilità civile sono stati fatti oggetto di obbligo assicurativo in leggi speciali: con riferimento all’attività svolta da chi organizza o vende pacchetti turistici33; al fine di rafforzare la tutela dell’acquirente in caso di insolvenza del costruttore o di danni e difetti gravi dell’immobile acquistato34; con riferimento ai contratti di appalto intercorsi tra una pubblica amministrazione e dei privati, prevedendo una fattispecie di assicurazione obbligatoria eventualmente affiancabile o sostituibile da una adeguata garanzia finanziaria35; per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di impianti nucleari e quella per l’esercizio di stazioni di riempimento e distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole36; nei confronti delle amministrazioni ospedaliere, prevedendo l’obbligo di garantire l’ente ed il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio relativamente alla loro attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rimborso37; per i centri autorizzati all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale38; nei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti39 e per l’attività di volontariato40; a carico degli organismi di valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza imposti ai produttori dei giocattoli41; nonché a carico degli esercenti attività professionali42.

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Note

1 Cfr. G. CALABRESI, The Costs of Accidents. A Legal and Economic Analysis, New Haven, 1970, trad. it. di A. De Vita, V. Varano e V. Vigoriti, Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica, con introduzione di S. Rodotà, Milano, 1975, p. 183. Per riferimenti più generali, R. PARDOLESI, Analisi economica del diritto, in Dig. Disc. Priv., sez. civ., Torino, 2000, I, p. 309

2 Tale definita da S. PUGLIATTI, Alterum non laedere, in ID., Responsabilità civile, Milano, II, p. 66.

3 Cfr. V. FERRARI, L’imputazione del danno tra responsabilità civile e assicurazione, Napoli, 2008, p. 60.

4 P. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità oggettiva, Milano, 1961, p. 34, sostiene che tali norme costituiscano un sottosistema autonomo dalla colpa, incentrato tutto sul principio del rischio.

5 Cfr. N. COVIELLO, La responsabilità senza colpa, in Riv. it. sc. giur., 1897, p. 188.

6 Cfr. G. ALPA, Ingegneria sociale e amministrazione del danno, in G. Alpa e M. Bessone (a cura di), Milano, 1980, p.22.

7 In tal senso M.C. BIANCA, Diritto civile. La responsabilità, Milano, V, p. 759.

8 Corte cost. 29 settembre 1983 n. 77, in Foro it., 1983, I , c. 845.

9 G.M. RICCIO, L’assicurazione obbligatoria, in S. SICA, La circolazione dei veicoli. Responsabilità e profili assicurativi, Bologna, 2004, p. 145.

10 FANELLI, L’essenza dell’assicurazione obbligatoria automobilistica, in Genovese (a cura di), L’assicurazione dei veicoli a motore, Padova, 1977, p. 10.

11 D. lgs. 7 settembre 2005 n. 209.

12 Cfr. A. GAMBINO, Note critiche sulla bozza del codice delle assicurazioni private, in Giur. comm., 2004, p. 1035.

13 D.p.r. 13 febbraio 1959 n. 449.

14 Per alcune perplessità, v. A.D. CANDIAN, Il nuovo codice delle assicurazioni e la disciplina civilistca del contratto di assicurazione: tendenze e “resistenze”, in Contratto e impresa, 2006, p. 1289; S. AMOROSINO, Il nuovo codice delle assicurazioni, in Giornale dir. amm., 2005, p. 1249.

15 Legge 29 luglio 2003 n. 229.

16 Per l’incidenza che il codice ha avuto soprattutto in materia di vigilanza, cfr. G. CARRIERO, Il controllo sull’attività assicurativa: istituzioni, obiettivi e strumenti, in Società, 2009, p. 813.

17 Sulla dubbia legittimità costituzionale di tale aspetto, v. M. ROSSETTI, Le novità del codice delle assicurazioni, in Corriere giur., 2006, p. 125.

18 Sulla cui natura giuridica cfr. V. FERRARI, I contratti di assicurazione contro i danni e sulla vita, in Tratt. Dir. civ. del Consiglio Nazionale del Notariato diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2011, p. 216.

19 Cfr. E. RANDONE, La convenzione di indennizzo diretto(C.I.D.), in Diritto e pratica ass., 1977, I, p. 349.

20 G. VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 2016, p. 230.

21 D. lgs. 12 maggio 2015, n. 74, recante attuazione della direttiva 2009/138/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (SOLVIBILITÀ II).

22 D.l. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40.

23 Legge 15 dicembre 2011 n. 217.

24 Legge 12 novembre 2011 n. 183.

25 D.l. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. decreto Bersani) convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248.

26 D.l. 31 gennaio 2007 n. 7 (c.d. decreto Bersani-bis) convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40.

27 D. lgs 4 marzo 2010 n. 28. Sul punto, v. S. LANDINI, La conciliazione nelle controversie in materia assicurativa, in Assicurazioni, 2010, I, p. 35.

28 Cfr. V. FERRARI, Assicurazioni sociali e diritto privato, in Lavoro e previdenza oggi, 2008, p. 1423.

29 Per una analitica disamina v. A. CANDIAN e G. CARRIERO (a cura di), Codice delle assicurazioni private. Annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, 2014.

30 Art. 109-115 cod. ass. Per riferimenti,cfr. G. VOLPE PUTZOLU, L’attuazione della direttiva sulla intermediazione assicurativa. Doveri e responsabilità degli intermediari, in Assicurazioni, 2004, I, p. 329.

31 Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

32 Art. 302 cod. ass.

33 Art. 99 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice di consumo).

34 Art. 4 d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122

35 Art. 30 Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

36 Art. 22 Legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

37 Art. 29 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130

38 D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

39 Art. 8 Legge 23 marzo 1981, n. 91.

40 Art. 4 e 7 Legge 11 agosto 1991, n. 266.

41 D. lgs. 11 aprile 2011 n. 54.

42 Art. 5 D.p.r. 7 agosto 2012 n. 137 e art. 12 Legge 31 dicembre 2012 n. 247. Sul punto, cfr. M. GAZZARA, L’assicurazione di responsabilità civile professionale, Napoli, 2016.

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