di Lucia Miglietti

Sommario:

  1. Premessa
  2. La tutela degli animali d’affezione nell’ordinamento italiano
    • a) Il quadro normativo
    • b) Gli orientamenti della giurisprudenza
  3. La tutela degli animali d’affezione nell’ordinamento spagnolo
  4. Brevi note conclusive

1. Premessa

La questione del rapporto tra uomo e animale da sempre alimenta importanti riflessioni etiche e giuridiche1. Per lungo tempo la rigida separazione tra uomo e animale ha dominato il pensiero filosofico occidentale e permeato la concezione giuridica secondo la quale soltanto l’uomo può essere considerato soggetto di diritto. Il superamento della visione strumentale degli animali – considerati non più come semplici cose che fanno parte del patrimonio dell’uomo, ma come esseri viventi senzienti2 e dotati di coscienza3 meritevoli, quindi, di una particolare protezione – è stato sollecitato da un intenso dibattito culturale, sviluppatosi, come noto, negli USA nella metà del XX secolo, e alimentato da molte associazioni impegnate nella promozione della causa animalista4. Le istanze etiche di una “liberazione animale”, sostenute nel vivido dibattito etico-filosofico e scientifico di quegli anni, sono più tardi traslate in seno alla riflessione giuridica ove accanto a posizioni più moderate tese a sottolineare la necessità di tutelare il benessere degli animali5 in quanto esseri viventi non riconducibili alla categorie delle cose, se ne sono affermate altre più progressiste che considerano gli animali titolari di una vera e propria soggettività giuridica6. Al declino della concezione degli animali in termini di oggetti è conseguita una rivisitazione del rapporto uomo-animale7 che non poteva non comportare ricadute su talune nozioni fondamentali della tradizione del diritto civile, come ad esempio, il binomio persone-cose, la proprietà, la responsabilità civile, la famiglia. Con riferimento a quest’ultima, si rileva come il processo di deoggettivazione degli animali ha inciso sulla loro maggiore inclusione nella struttura familiare (dunque, sulla loro familiarizzazione), conducendo finanche alla configurazione della cosiddetta famiglia multispecie (o interspecie)8; detto “modello” di famiglia presenta la peculiarità di essere composto sia da esseri umani che da animali (in particolare, animali cosiddetti domestici ovvero quelli tenuti dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy), legati tra loro da un legame affettivo che nasce dalla coesistenza di entrambe le specie di esseri viventi all’interno dello stesso nucleo familiare9 e che ha iniziato ad essere riconosciuto dal legislatore10 e, ancor prima, tutelato dalla giurisprudenza11. La familiarizzazione degli animali domestici è molto avvertita allorquando si dissolve il vincolo coniugale o more uxorio degli esseri umani con cui essi convivono; nelle vicende di disgregazione familiare emergono, infatti, interrogativi di analogo tenore a quelli che insorgono con riguardo al destino dei figli minori o degli adulti disabili: con chi vivranno? chi dovrà prendersi cura di loro? Così, nei casi di crisi familiare (causati dal divorzio o dalla separazione dei coniugi o dei conviventi) non è infrequente che l’animale, al pari dei figli, diventi oggetto di contesa tra i litiganti. Nell’ordinamento italiano, la mancanza di specifiche disposizioni normative tese a regolamentare il fenomeno in discorso non ha, comunque, impedito alla giurisprudenza di assumere delle decisioni – talvolta molto originali – in merito al destino dell’animale d’affezione in seno alle crisi relazionali. La gran parte dei provvedimenti ha riguardato l’omologazione di accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale. Meno frequenti sono, invece, i casi nei quali la problematica dell’assegnazione dell’animale domestico è stata risolta nell’ambito di una procedura giudiziale. In Spagna, sulla scia di alcune riforme già varate in altri Paesi europei, è stata introdotta la legge nº 17/2021 del 15 dicembre sul regime giuridico dell’animale, la quale nel delineare una disciplina assai peculiare relativa al godimento e alla cura degli animali da compagnia anche nei contesti di crisi coniugale, ha ricondotto a sistema un panorama giurisprudenziale alquanto frastagliato.

2. La tutela degli animali d’affezione nell’ordinamento italiano

  1. Il quadro normativo

Il codice civile italiano relega gli animali tra i beni mobili (art. 812 c.c.); tale qualificazione trova poi conferma nelle altre norme codicistiche ad essi sempre dedicate: si pensi all’art. 820 c.c., che identifica come frutti naturali quelli che provengono dalla cosa, vi concorra o meno l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali12. All’interno del nostro sistema codicistico gli animali, quindi, sono qualificati come mere res, giammai quali soggetti giuridici; essi possono essere oggetto di atti dispositivi ed è pure contemplata una peculiare disciplina nell’ipotesi in cui presentino vizi, poiché al compratore è accordata la tutela di cui all’art. 1469 c.c13. Gli animali possono essere acquistati in quanto cose suscettibili di occupazione, ad esempio gli animali oggetto di caccia e pesca, gli sciami d’api, gli animali mansuefatti, i colombi e i conigli, i pesci (artt. 923-926 c.c.). Malgrado la fissità delle norme civilistiche ora citate, non pochi sono gli interventi del legislatore che negli ultimi decenni vanno nella direzione di quel processo di “dereificazione” – già ben avanzato in alcune esperienze giuridiche – che espunge, gradualmente, gli animali (muovendo, in particolare, da quelli domestici) dalla categoria delle cose14. A tal riguardo, si segnala la legge quadro in materia di animali d’affezione del 14 agosto 1991, n. 281, la quale all’art. 1 sancisce che lo Stato «promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale». Il mutamento di prospettiva al tema in discorso, si coglie significativamente con l’introduzione del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale, concernente i delitti contro il sentimento per gli animali, avvenuta con legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali)15, ove la posizione dell’animale sembra talvolta oscillare da oggetto dell’azione criminosa a “soggetto danneggiato” ossia vittima del reato. Le pene sancite dal codice penale in tema di maltrattamenti degli animali sono state poi inasprite con legge 4 novembre 2010, n. 201 con cui l’Italia ha provveduto a ratificare la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo nel 1987, nella quale si dichiara che “l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi” e “in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia” si afferma la rilevanza di questi ultimi per via “del contributo che forniscono alla qualità della vita umana e, dunque, il loro valore per la società”. In ragione del rilievo assegnato, la Convenzione, dunque, prevede il “diritto all’esistenza”16 degli animali d’affezione, dettando principi fondamentali per il loro benessere e imponendo specifici obblighi in capo a chi tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene, ponendo uno specifico divieto di maltrattare gli animali domestici e sottoporli ad atti crudeli17. Di certo, si potrebbe osservare18 che non è l’animale in quanto tale a essere beneficiario di protezione, bensì la relazione “interspecifica” che si può instaurare tra l’uomo e l’animale19. Sebbene l’etica giuridica che emerge dal testo della Convenzione ancora «parla il linguaggio deontico, sancendo una serie di doveri dell’uomo nei confronti dell’animale, non quello del diritto soggettivo», è altrettanto vera la netta presa di posizione sulla «considerazione speciale dell’animale», se non come soggetto giuridico, quanto meno come «valore da proteggere»20. Nella direzione tracciata dalla citata Convenzione si rivolge, in ambito sovranazionale, il Trattato di Lisbona, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, il quale espressamente riconosce che «nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello Spazio, l’Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, in quanto esseri senzienti»21. Evidenzia ancora la diversa concezione del rapporto uomo-animale da compagnia, la modifica, in ambito processual-civilistico, della disciplina riguardante il pignoramento mobiliare in virtù della quale gli animali sono divenuti impignorabili in determinate condizioni. In effetti, l’art. 514 c.p.c., come modificato dall’art. 77 della l. 28 dicembre 2015 n. 221, prevede, ai commi 6-bis e 6-ter, che non si possono pignorare gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, nonché gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli22. Sul piano civilistico conferma la mutata visione dell’animale d’affezione il disposto di cui al quinto comma dell’art. 1138 c.c. – così come modificato dalla riforma sul condominio (legge n. 220 del 2012)23 in forza del quale il regolamento condominiale non può ulteriormente vietare ai singoli condomini di possedere o detenere animali domestici24. Alle leggi ora richiamate, si affiancano poi alcuni significativi disegni di legge – che, però, non hanno completato il relativo iter di approvazione – finalizzati a disciplinare l’affido degli animali presenti in famiglia con l’inserimento di apposite norme nel codice civile25. Da ultimo, il D.D.L. n. 76, presentato dai parlamentari De Petris, Gianmmanco e Cirinnà, comunicato alla Presidenza del Sentato il 13 marzo 2018, che prevedeva l’introduzione dell’art. 455 ter26ove ècosì disposto:“In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale familiare, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell’esclusivo interesse dell’animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psicofisico ed etologico. Qualora sussistano volontà e opportunità comuni ai due coniugi per il benessere dell’animale, il giudice ne dispone l’affidamento condiviso, con obbligo di dividere le spese. Ai fini della decisione concernente l’affidamento, la proprietà dell’animale desunta dalla documentazione anagrafica costituisce un criterio orientativo per il giudice, che decide nell’esclusivo interesse dell’animale quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, sempre che non sia dimostrato che l’animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario. Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio e in ogni caso quando la decisione debba essere assunta successivamente al procedimento di separazione, è competente funzionalmente a decidere il giudice di pace del luogo dell’ultima residenza comune degli interessati. Ai fini dell’affidamento, si applicano le medesime procedure valutative previste in caso di separazione coniugale”. La norma, nel disciplinare la sorte dell’animale da compagnia in linea con le soluzioni adottate in altri ordinamenti, pone al centro la tutela del benessere psicofisico ed etologico dell’animale secondo un approccio sganciato dal criterio proprietario e non più strettamente funzionale al sentimento umano. Dalla cornice normativa sopra delineata – nella quale si innesta anche la legge costituzionale la legge costituzionale n. 1 del 2022 recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente» che ha introdotto la tutela degli animali nella Carta costituzionale27 – sembra, dunque, potersi dedurre che i tempi sono abbastanza maturi per riconoscere l’animale da compagnia come creatura protetta28 ed espungerla, insieme agli altri animali, dalla categoria civilistica delle res di talchè possa esser garantito l’ulteriore e concreto sviluppo dei loro diritti.

  1. Gli orientamenti della giurisprudenza

L’assenza di una normativa ad hoc volta a disciplinare l’affido dell’animale domestico nel contesto separativo ha sovente sollecitato soluzioni giurisprudenziali non sempre univoche e armoniose. Come accennato in premessa, la gran parte dei provvedimenti giudiziali ha riguardato l’omologazione di accordi assunti dai coniugi nell’ambito di separazioni consensuali. Più infrequenti risultano, invece, i casi risolti nell’ambito di una separazione giudiziale. Le argomentazioni a supporto delle decisioni appaiono variegate e, talvolta, divergenti: talune esaltano il ruolo svolto dagli animali di affezione in seno al contesto familiare; altre statuizioni, invece, muovono dalla mancata equiparazione dell’assegnazione dell’animale all’affidamento dei figli, per poi giungere all’omologazione dell’accordo coniugale evidenziandone la sua sostanziale non contrarietà a norme imperative o ai principi di ordine pubblico. Precursore in materia, in un caso di separazione giudiziale, è stato il Tribunale di Foggia29, che, superando il criterio proprietario (i.e. l’intestazione formale del cane alla moglie)30, ha disposto l’affidamento dell’animale al marito (in quanto ritenuto più idoneo a garantire il miglior sviluppo possibile dell’identità dell’animale) e ha riconosciuto, al contempo, il diritto alla moglie di poterlo prendere e portarlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giornata o per intere giornate concordate dalle stesse parti. Conclusioni pressoché analoghe si rinvengono in altre pronunce giurisprudenziali nelle quali tutte le garanzie previste per l’affido condiviso della prole sono state estese all’animale domestico, poiché considerato alla stregua dei figli minori. Il Tribunale di Cremona31, ad esempio, assimilando gli animali d’affezione ai figli, ha sollecitato i coniugi a trovare un accordo tale da configurare in capo ad entrambi i coniugi l’obbligo paritario di cura dei loro due cani, nonché la ripartizione al 50% delle spese per il loro mantenimento. Altri arresti giurisprudenziali hanno posto particolare attenzione all’interesse “materiale-spirituale-affettivo” dell’animale di compagnia, e ciò in ragione della senzietà che li contraddistingue ed indipendentemente dal riconoscimento di un diverso diritto in capo allo stesso animale da compagnia32. Sulla scorta delle pronunce precedenti, il Tribunale di Roma33 ha motivato il ricorso all’analogia nel disporre l’affido condiviso del cane, ed indicato le modalità di permanenza e visita nel corso dell’anno, sebbene di proprietà di uno solo dei due conviventi che ne reclamava il godimento esclusivo. Altra parte della giurisprudenza di merito rilevando l’assenza di norme che disciplinano l’assegnazione degli animali domestici in seno alle crisi coniugali ha, invece, ritenuto inammissibile la domanda di assegnazione del gatto e del cane alla moglie e ai figli. Il Tribunale di Como34, ad esempio, ha dapprima operato una netta distinzione tra le clausole dirette a regolare la suddivisione delle spese di mantenimento e di cura del cane (che possono essere racchiuse nell’accordo di separazione, poiché di “indubbio contenuto economico al pari di qualunque altra spesa relativa a beni e servizi di interesse familiare”) e quelle relative agli altri aspetti del rapporto con l’animale, le quali dovrebbero formare oggetto di accordi stragiudiziali non essendo il giudice tenuto ad occuparsi né dell’assegnazione degli animali di affezione, né della regolamentazione della relazione che intercorre fra questi ed i coniugi. Il Tribunale, tuttavia, dopo aver sollecitato le parti a regolare pro futuro in via stragiudiziale le sorti del loro animale domestico, ha concluso ammettendo l’omologazione dell’accordo35 contenente disposizioni a carattere non economico, non ostandovi né l’ordine pubblico né altra norma inderogabile. Si segnala, ancora, la pronuncia del Tribunale di Catania36 che, con riferimento ad una controversia nella quali i coniugi, senza figli, si contendevano il “diritto di visita” dei propri cani, ha ritenuto necessario disporre la consulenza tecnica d’ufficio, “al fine di verificare la condizione anche logistica di detti cani e le possibili modalità di ‘incontro’ e di ‘visita’ […] anche presso struttura attrezzata e specializzata”. Sempre in tema di diritto visita, da ultimo, si rammenta l’ordinanza n. 8559/2023 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice dell’appello che dopo aver esaminato la natura del rapporto intercorrente tra un uomo ed una donna non ha concesso a quest’ultima il diritto di visitare l’animale domestico, in quanto non sussistenti prove riguardo al suo legame con il cane, tenuto conto della brevità della relazione dell’assenza di convivenza.

3. La tutela degli animali d’affezione nell’ordinamento spagnolo

Sulla scorta del processo di antropodecentramento avviato negli altri sistemi ordinamentali occidentali, il legislatore spagnolo con la legge n. 17/2021, entrata in vigore il 5 gennaio 202237, ha assegnato agli animali un paradigma giuridico autonomo configurando in capo ai medesimi interessi propri la cui protezione non è più ancorata alla logica proprietaria. La riforma ha introdotto rilevanti modifiche nel codice civile, nella legge ipotecaria e di procedura civile in forza delle quali gli animali cessano di essere considerati delle mere res. La maggior parte dei cambiamenti ha, tuttavia, riguardato il codice civile ove è stato introdotto l’art. 333 bis c.c. che definisce gli animali «esseri viventi dotati di sensibilità»38. Il legislatore spagnolo, in linea con la scelta operata dai legislatori francese e portoghese, ha optato per una descrizione positiva degli animali39 e ciò al fine di ben differenziarne la loro natura da quella delle cose e dalle altre forme di vita. La novella legislativa spagnola, seppure intervenuta tardivamente rispetto alle riforme francese e portoghese, si contraddistingue per aver introdotto dei cambiamenti che non si limitano solo ad assegnare una nuova (e significativa) qualificazione giuridica agli animali, quanto a collegare alla stessa un regime di protezione efficace e coerente anche mediante la previsione di una peculiare disciplina relativa alla custodia e tutela degli animali da compagnia nei casi di crisi coniugali. Quest’ultima rappresenta, senza dubbio alcuno, uno dei profili più apprezzabili dell’intervento legislativo in discorso, poiché assorbe importanti spunti forniti dal formante giurisprudenziale40. Ai sensi dell’art. 90 c.c. e ss. gli ex coniugi possono adottare, ad esempio, accordi normativi che contengono misure in merito alla destinazione degli animali domestici, alla divisione dei tempi di vita e di cura, nonché riguardo agli oneri connessi alla cura dell’animale. Il patto sugli animali domestici41, sarà poi oggetto di valutazione e approvazione da parte del giudice, il quale, ai sensi dell’art. 94 bis c.c., può affidare la custodia dell’animale da compagnia ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi (indipendentemente da chi ne detiene la proprietà), ma tenendo conto, primariamente, del benessere dell’animale e degli interessi di tutti i membri della famiglia. Specificatamente, in ipotesi di procedure consensuali di separazione o divorzio: l’art. 90 c.c. al comma 1, lettera b) bis, sancisce che «nel caso degli animali domestici, nell’accordo normativo devono essere stabilite le misure su di essi stabilendo il tipo di custodia, ovvero i tempi di convivenza, cura e i loro carichi». Laddove la clausola relativa agli animali è ritenuta dannosa, i coniugi non potranno ottenere l’approvazione dell’accordo normativo davanti al giudice. In caso, invece, di separazioni giudiziali, l’art. 91 c.c. dispone che la sentenza di nullità, separazione o divorzio, così come la sua esecuzione specificherà anche il destino degli animali domestici. Si tratta di accordi dotati di autonomia, indipendenti dallo scioglimento della comunione dei beni, contemplati proprio al fine di preservare il benessere dell’animale nelle ipotesi di dissolvimento del nucleo familiare, in quanto fornisce al giudice strumenti efficaci per risolvere le controversie tra coniugi in materia di godimento e cura degli animali in caso di separazioni coniugali. Prima della novella legislativa, la giurisprudenza spagnola, in mancanza di uno specifico riferimento normativo, si è mostrata restia a omologare gli accordi in discorso sul presupposto della non giuridicità di una siffatta intesa. La risoluzione della controversia, in caso di comproprietà dell’animale, veniva infatti relegata a questione relativa al momento dello scioglimento della comunione per via della considerazione dell’animale quale bene appartenente al patrimonio comune. Non sono, tuttavia, mancate pronunce che riconoscendo la rilevanza giuridica degli accordi in parola, hanno fatto ricorso all’applicazione analogica delle norme vigenti in materia di alimenti42. Ove invece vi era un rapporto di convivenza l’assegnazione dell’animale domestico avveniva sulla base della prova della proprietà e in caso di comproprietà tra i conviventi – considerando l’animale alla stregua di una “cosa” indivisibile, ai sensi art. 40143 c.c.30 e in assenza di accordo ex art. 404 c.c.44 – applicando l’art. 398.III c.c.45. Nell’ambito del diritto di famiglia assai significativa è altresì la modifica introdotta all’art. 92.7 c.c. che assegna rilievo ai maltrattamenti degli animali, o alla minaccia di provocarli, come mezzo di controllo o per vittimizzare l’altro coniuge o i figli in comune. L’abuso sull’animale domestico – sovente coesistente con altre gravi forme di violenza – potrà così essere valutato ai fini della tutela del superiore interesse del minore e comportare la preclusione dell’affido condiviso dei figli. Il giudice, in altri termini, potrà non disporre il detto affidamento se uno dei due genitori, già coinvolto in un procedimento penale, abbia maltrattato o minacci di maltrattare l’animale della famiglia come forma di violenza psicologica per controllare o trattenere l’altro partner. Il destino degli animali d’affezione assume rilievo anche al di fuori dei casi di disgregazione familiare; in ambito testamentario, si menziona l’introduzione dell’articolo 914 bis, ove, in linea con il criterio guida del benessere animale, si disciplina, in assenza di disposizione testamentaria del dante causa46, la sorte degli animali da compagnia. Si rammenta poi l’art. 111, primo comma, della legge ipotecaria ove si vieta l’estensione dell’ipoteca agli animali domestici collocati o destinati ad un’azienda agricola dedicata allo sfruttamento zootecnico, industriale o ricreativo. Sempre con riguardo agli animali domestici si segnala pure la modifica all’art. 605 c.p.c. che ne statuisce la non sequestrabilità fatta salva, però, la possibilità di sequestrare il reddito che essi possono generare. L’articolato normativo pone, dunque, in evidenza il ruolo centrale che il legislatore ha inteso assegnare agli animali d’affezione alla luce della maggiore sensibilità sociale percepita oggi nei loro confronti. L’intervento riformatore, tuttavia non è privo di talune criticità47. Il testo non prevede, ad esempio, una compiuta definizione di animale da compagnia, il che solleva dubbi sull’applicazione pratica di molti nuovi precetti. Laddove un animale non sia considerato da compagnia potrebbe, difatti, verificarsi il paradosso che debba essere a lui applicato lo status di bene mobile. La legge n. 17/21, inoltre, non disciplina la tutela e la custodia degli animali domestici al di fuori del matrimonio e, pertanto, in caso di fine di una convivenza non si applicano le misure di cui agli artt. 90 e ss. sopra richiamati; il benessere dell’animale da compagnia potrà essere sì garantito, ma mediante il ricorso ad altre procedure (ad esempio, esperendo l’azione prevista dall’art. 398 c.c.). L’assenza di una definizione normativa di animale domestico ha, poi, significative ricadute anche in ordine all’applicazione dell’art. 605 LEC che, come già rilevato, ne dispone la non sequestrabilità48. Di là dalle criticità evidenziate, è indubbio che la riforma spagnola sia nel suo complesso assai pregevole per aver delineato una disciplina innovativa che supera la reificazione in cui per lungo tempo gli animali sono stati relegati, offrendo soluzioni rispettose del loro benessere coerenti con l’attuale panorama normativo sovranazionale.

4. Breve nota conclusiva

Nelle pagine che precedono si è posto in evidenza come la concezione giuridica degli animali sia significativamente mutata nel corso degli ultimi decenni, difatti, alcuni animali, in particolare quelli d’affezione, dispongono oggi, in diversi ordinamenti giuridici, di tutele specifiche che ne affermano la senzietà e l’infungibilità. La profonda metamorfosi del ruolo riconosciuto agli animali da compagnia all’interno della famiglia è correlata, in via generale, al maggior rilievo assegnato, nella odierna realtà sociale, alla relazione affettiva interspecifica tra il padrone e l’animale d’affezione49; infatti, il reciproco legame che viene a crearsi tra un uomo e animale, specie nel contesto familiare, travalica il mero esercizio del diritto di proprietà e si esprime in sentimenti di affetto, contraccambiati da concrete manifestazioni di devozione e fedeltà. È al riguardo indicativo come nelle relazioni uomo-animale (in particolare gatti e cani) si ricorre in via analogica, anche nel comune sentire, al rapporto che unisce l’uomo ai suoi figli o, comunque, i membri della famiglia50. Tuttavia, nel nostro sistema ordinamentale, l’assenza di specifiche norme volte a regolamentare, in seno ai casi di crisi del nucleo familiare, l’affido esclusivo o condiviso dell’animale domestico evidenzia, chiaramente, un vulnus. Questa carenza pone, infatti, in rilievo la crescente tensione tra la prassi giurisprudenziale e le mutevoli esigenze sociali. Al fine di mettere chiarezza in una materia che finora, come si è visto, è stata affidata all’interpretazione e sensibilità dei singoli giudici, si auspica un intervento del legislatore nazionale che, sulla scorta del modello spagnolo, sancisca, in primis, la peculiare natura di questi esseri viventi, sottraendoli così dalla categoria delle res; ed introduca, altresì, una disciplina volta a regolamentarne il loro destino nei casi di crisi del nucleo familiare in armonia con le disposizioni già vigenti nell’ordinamento interno (che, dopo la recente modifica costituzionale dell’art. 9 Cost., contempla il ‘principio animalista’ nella Costituzione)51, con i principi europei nonché con la più evoluta sensibilità della società civile.

Note

1 La letteratura sul tema è davvero vasta. Per un’ampia disamina della questione animale secondo un approccio interdisciplinare, si v., tra i contributi più recenti, D. Buzzelli, (a cura di), Animali e diritto. I modi e le forme di tutela, Pisa, 2023, pp. 1-241; E. Battelli, M. Lottini, G. Spoto e E. M. Incutti, (a cura di), Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, Roma, 2022, pp. 1-188.

2 Per taluni riferimenti sull’argomento, si rinvia al § 2, nota 21.

3 Intesa come capacità di sentire ciò che sta accadendo. Sul punto, cfr. G.L. Francione, Animal Welfare and the Moral Value of Nonhuman Animals, in Law, Culture and Humanities, 2010, pp. 24 ss.

4 Le principali prospettive etiche sono notoriamente quelle riconducibili al pensiero di Peter Singer, Tom Regan e Mary Midgley le quali promuovono il superamento della visione antropocentrica dell’etica che ritiene la razionalità umana unico parametro nell’attribuzione della considerazione morale agli esseri viventi. M. Midley, Animals and Why they Matter, Athens, 1983; T. Regan – P. Singer, Animal Rights and Human Obligations, Englewood Cliffs (N.J), 1976; P. Singer, The Animal Liberation Movement: its Philosophy, its Achievements and its Future, Nottingham, 1985.

5 E. Sirsi, Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona, in Riv. Dir. Agrario, 2011, p. 220 ss.; C.M. Mazzoni, I diritti degli animali gli animali sono cose o soggetti di diritto?, in A. Mannucci – M. Tallacchini (curr.), Per un codice degli animali, Milano, 2001, p. 111 ss. . La prima dettagliata nozione di benessere animale risale al 1965, anno in cui il Governo britannico, sulla scorta dell’operato di un gruppo di esperti, ha riconosciuto le c.d. 5 libertà fondamentali ovverosia dalla fame e dalla sete, dalle scomodità, dal dolore e dalle malattie, dall’impossibilità di dare sfogo ai bisogni etologici dell’animale e dalla paura; sul punto, cfr. F.W. Rogers Brambell, Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems, presented to Parliament by the Secretary of State for Scotland and the Minister of Agriculture, Fisheries and Food, December, 1965, pp.1-84. La maggiore diffusione e comprensione del concetto di benessere si è avuta con la pubblicazione di R. Harrison, Animal Machines: the New Factory Farming Industry, Londra, 1964, che denunciava la realtà dell’allevamento intensivo. Per una efficace ricostruzione della nozione in discorso, nell’ambito internazionale e sovranazionale, si rinvia a F.E. Celentano, Benessere animale, scienza e diritto nella prospettiva internazionale ed europea, in Rivista di diritto alimentare, 3/2021, 79-88; dello stesso A., si v. anche, L’ordinamento dell’Unione europea alla prova del diritto al benessere degli animali, in AA.VV., Scritti su etica e legislazione medica e veterinaria, Bari, 2017, 27-40.

6 Sul punto, ex multis, si rinvia ai contributi di F. Rescigno, I diritti degli animali. Da res a soggetti, Torino, 2005, p.181 ss.; D. Cerini, Gli animali come “soggetti-oggetti”: dell’inadeguatezza delle norme, in The Cardozo electronic lawbulletin, 2019, 2, p. 1 ss.; G. Spoto, Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele, in Cultura e Diritti, 2018, p. 61 ss.; G. Martini, La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di ‘giuridificazione’ dell’interesse alla loro protezione, in Rivista critica del diritto privato, 2017, p. 35 ss.; C. Fossà, Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?, in Contratto e impresa, 2020, p. 527 ss. Discorre, invece, di soggettività animale attenuata E. Battelli, Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività, in Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, cit., pp. 28-31.

7 Si tratta di una rivisitazione che ha spostato la considerazione della relazione uomo-animale dalla sfera esclusiva dei diritti economici a quella dei diritti della personalità. Si veda, in questo senso, P. Donadoni, Sulla natura giuridica della relazione con l’animale di affezione. La bioetica tra diritto di proprietà e diritto della personalità, Materiali per una storia della cultura giuridica, Bologna, 2014, pp. 259-266; dello stesso A., più di recente, si v. anche, Tutela delle relazioni affettive e danno interspecifico nella giurisprudenza, in Nuova giur. civ. comm., 2, 2022, p. 511, spec. p. 519, che richiama i dati delle relazioni Eurispes (Rapporto Italia 2019 – Percorsi di ricerca nella societa italiana, 2019, reperibile in in www.eurispes.eu), Assalco-Zoomark (Rapporto Assalco-Zoomark, 2020, reperibile in www.assalco.it) e Anmvi (Anmvi, I proprietari degli animali da compagnia in Italia, 2019, scaricabile in www.anmvi.it); sul tema, cfr., E. Battelli, La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma, Pisa University Press, Rivista quadrimestrale, 2018, p. 57.

8 Sul tema, si v., ex multis, P. Suárez, Animales, incapaces y familias multiespecies, in Revista Latinoamericana de Estudios of Critical Animal Studies, anno 4, vol. 2, 2017, pp. 58-84; A. Doré, J. Michalon, T. Líbano Monteiro, Place et incidence des animaux dans les familles in Enfances, Familles, Générations, Revue interdisciplinaire sur la famille contemporaine, 2019, n. 32, pp. 1-29.

9 L’abitudine di catturare e addomesticare gli animali selvatici per inserirli nella sfera domestica come animali da compagnia, senza che ciò sia necessariamente legato ad uno scopo produttivo o alimentare, è stata una caratteristica costante dell’umanità fin dal Paleolitico e si è intensificata dal Neolitico in poi. Tuttavia, nella società contemporanea, le famiglie includono questo tipo di animali probabilmente in misura maggiore rispetto al passato, il che potrebbe essere dovuto non solo alla mancanza di legami affettivi tra gli altri membri della famiglia con gli altri esseri umani e il conseguente bisogno di compagnia (come può essere il caso degli adulti anziani) o al coinvolgimento degli animali in qualche attività utile e non economica per l’uomo (come l’assistenza a persone con disabilità o l’impiego o il loro utilizzo a fini terapeutici), ma soprattutto a una visione più egualitaria nei loro confronti e a un cambiamento di atteggiamento nei confronti delle relazioni tra le specie. Sul punto, cfr. D. Esborraz, El nuevo régimen jurídico de los animales en las codificaciones civiles de Europa y América, in Revista de Derocho Privado, vol. 44, p. 51-90, 2022.

10 Come avviene implicitamente, ad esempio, nello ZGB (§§ 482[4] e 651a); nel codice civile portoghese (artt. 1733[1.h], 1775[f] e 1793A); portoricano (art. 235) e spagnolo (artt. 90[1.b)bis, 2 inc. 2 e 4 e 3 inc. 2], 91 inc. 1, 94bis e 3 inc. 2); e nei diversi progetti di riforma del codice civile italiano in questo settore (artt. 455ter-455quater, 844, 923 e 708) e peruviano (artt. 302[10], 302a, 321[12] e 1931); nonché il progetto di legge brasiliana sulla tutela degli animali domestici in caso di scioglimento litigioso della famiglia nel 2011, ripresentato al Congresso nazionale nel 2015.

11 Per una breve rassegna degli orientamenti giurisprudenziali nel panorama si rinvia al paragrafo successivo.

12 Sul punto, D. Cerini, Gli animali come “soggetti – oggetti”: dell’inadeguatezza delle norme, in 25 Cardozo El. Bull. 2, 6 (2019), p. 5.

13 Tra i tanti, v.: N. Rauseo, L’azione redibitoria nella vendita di animali, in Dir. giur. agr., 1993, p. 175; nonché, A. Maniaci, Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi, in Contratti, 2004, p. 1122.

14 P. Paliwoda, B. Bak, Legal dereification of animals – the polish experience, in Zeszyty Naukowe WSFiP, 2015, 2, 112

15 Tramite l’intervento del legislatore sono stati previsti i reati di «Uccisione di animali» all’art. 544-bis c.p., di «Maltrattamento di animali» all’art. 544-ter c.p., di «Spettacoli o manifestazioni vietate» all’art. 544-quater c.p., di «Divieto di combattimento tra animali» all’art. 544- quinquies c.p. Nello specifico, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., è prevista la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato (art. 544-sexies c.p.). Le disposizioni non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, secondo quanto previsto dall’art. 19-ter disp. coord. c.p. Per un’analisi della disciplina penalistica, ex multis. v.: P. Ardia, La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i comportamenti clandestini e per chi abbandona, in Dir. pen. proc., 2004, p. 1464 ss.; L. Pistorelli, Fino a un anno di reclusione per l’abbandono, in Guida dir., 2004, 33, p. 21

16 In argomento, cfr. D. Cerini, voce Animali (diritti degli), in Dig. Disc. Priv. sez. civ., Torino, 2013, pp. 1 ss., la quale sottolinea come la previsione riconosca indirettamente il diritto alla vita per l’animale.

17 L’art. 3 della Convenzione stabilisce il divieto di abbandono per gli animali e vieta di sottoporre gli stessi a inutili dolori, sofferenze e angosce, prescrivendo specifiche regole per l’uccisione degli animali da compagnia, nonché misure rivolte agli animali randagi.

18 Come fa con acutezza, G.A. Parini, La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale, in Rass. dir. civ., 2017, 4, p. 1023.

19 P. Zatti, Chi è il padrone del cane?, in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, pp. 135 ss.; Id., Gli animali, in P. Cendon (a cura di), Il bambino e le cose, Milano, 1993, pp. 54 ss., anche nell’ambito dell’ordinamento italiano e della sua evoluzione giurisprudenziale, coglie questo approccio ‘relazionale’, ad esempio, dal decreto di nomina di un amministratore di sostegno del Tribunale di Varese (Trib. Varese, decr., 7 dicembre 2011, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, pp. 377 ss.), fondato sulla considerazione del legame esistente tra la beneficiaria della tutela e il suo cane, che non poteva essere ospitato presso la casa di riposo (si è non solo provveduto alla nomina di un amministratore di sostegno, ma altresì a incaricare ex art. 379 c.c. un ausiliario di prendersi cura dell’animale e di portarlo a trovare la sua padrona), proprio in virtù della capacità di relazione con l’animale tale da incidere sulla qualità stessa dell’esistenza della persona e sulla sua dignità. Cfr. altresì V. Amendolagine, Amministrazione di sostegno e tutela del sentimento d’affezione del beneficiando verso l’animale da compagnia, in Giur. It., 2012, p. 1333 ss.

20 Così R. Senigaglia, Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilita civile, in Dir. fam. pers., 4, 2021, p. 1781

21 La prima dichiarazione giuridica della senzietà degli animali si rinviene, dunque, nell’art. 13 del TFUE, qui in commento, che si colloca nella Parte I “Principi” Titolo II “Disposizioni di Applicazione Generale”; la norma nella sua parte conclusiva dispone di rispettare « (…) nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». La letteratura giuridica sul tema è assai ampia. Secondo taluni autori, detta disposizione – pur contraddistinguendosi per un forte spirito di compromesso, in quanto coniuga l’affermazione della ‘senzietà animale’ con il mantenimento di fenomeni discutibili e problematici, come le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume– ha il merito di aver incentivato iniziative legislative maggiormente garantiste nei confronti degli esseri animali, sia a livello degli Stati membri, che a livello di legislazione europea (Cfr. F. Albissinni, Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino, in Rivista di diritto alimentare, 3-2021). Per altri autori, tale previsione, che eleva il sentimento per gli animali da semplice elemento del patrimonio della coscienza sociale a valore di copertura costituzionale dell’ordinamento europeo, ha, infatti, concorso ad un incisivo innalzamento della tutela degli animali nei sistemi ordinamentali dei diversi Paesi europei. In tal senso, T. Gazzolo, Diritto e divenire-animale, in Politica del Diritto, 2012, p. 710 ss. Con riguardo al valore giuridico della novità “costituzionale”, cfr. M. Lottini, Benessere degli animali e diritto dell’unione Europea, in Cultura e diritti, 2018, p. 11 ss..

22 G. A. Parini, La tutela degli animali di affezione, in Rass. di dir. civile, 4, 2017, p. 1538, la quale osserva che la formulazione della disposizione appare discutibile e foriera d’incertezze, poiché non afferma la pignorabilità degli animali di affezione tout court, ma ritiene pignorabili esclusivamente di quelli che si trovano in determinati luoghi appartenenti al debitore o che comunque svolgono una particolare funzione. Ne deriva che la norma – stando a un’interpretazione letterale della stessa – non eviterebbe il rischio del pignoramento di animali che – per le caratteristiche loro proprie – non sono suscettibili di essere ospitate presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, ma che, comunque, possono essere legate all’uomo da sentimenti profondi.

23 Sul punto v. A. Celeste, Cade il divieto sul possesso di animali domestici, in Guida dir., 2013, 4, p. XXIX.

24 L’utilità di tale previsione è stata oggetto di ampio dibattito, giacché non è mancato chi ha evidenziato come la stessa nulla aggiunga a quanto già poteva ricavarsi sul piano ermeneutico dalla lettura della previgente disciplina codicistica. Sul punto, si v. V. Cuffaro, L’eccezione e la regola: il comma 5 dell’art. 1138 c.c., Giur. it., 2013, p. 1966 ss.; R. Triola, Il Nuovo Condominio, Torino, 2013, p. 476. Sui problemi ai quali può dare luogo il nuovo comma 5 dell’art. 1138 c.c. v. anche F. Ruscello, I regolamenti di condominio e le tabelle millesimali, in M. Basile (a cura di), Riforma del condominio 2013, in Tratt. dir. reali Gambaro e Morelli, Milano, 2013, p. 47 s. Al riguardo, già prima dell’entrata in vigore della riforma sul condominio reputava che i regolamenti “assembleari” non potessero prevedere una limitazione di tale fatta, la quale avrebbe potuto essere contenuta eventualmente esclusivamente in un regolamento contrattuale, approvato dall’unanimità dei condomini: così, Cass., 15 febbraio 2011, n. 3705, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it. Nello specifico, già in precedenza, era legittimo sostenere che un regolamento di natura assembleare non potesse escludere tale facoltà, poiché ciò avrebbe comportato una limitazione dei diritti dei condomini in relazione alle parti in proprietà esclusiva in aperto contrasto con il quarto comma dell’art. 1138 c.c.18.

25 Tra i primi interventi riformatori vi è: 1) il disegno di legge n. 1392/2011“Disposizioni per la tutela degli animali” che avrebbe dovuto comportare l’introduzione dell’art. 533 ter c.c. rubricato “Affidamento degli animali in caso di separazione dei coniugi” e il cui testo disponeva: “Per gli animali familiari, in caso di separazione dei coniugi, il tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e da quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi e la prole, e acquisito, se necessario, il parere degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l’affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali. Il tribunale ordinario è competente a decidere, ai sensi del primo comma, in merito anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”; 2) il successivo disegno di legge n. 795/2013 “Affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi” che contemplava l’art. 155- septies “In caso di separazione di coniugi proprietari di un animale di affezione, il tribunale, in mancanza di un accoro tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, la prole, se presente, e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dell’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. In caso di affido condiviso, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei detentori provvede al mantenimento dell’animale da compagnia in misura proporzionale al proprio reddito. In caso di affido esclusivo il mantenimento è a carico del detentore affidatario”.

26 Detta disposizione sarebbe preceduta dall’art. 455 bis che ne è presupposto logico e valoriale, ai sensi del quale “Gli animali sono esseri senzienti. Le disposizioni relative ai diritti civili si applicano anche agli animali, in quanto compatibili e con le leggi speciali in materia di animali”.

27 La riforma costituzionale conferisce una dignità all’ambiente in linea con l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale che da anni ne valorizza l’autonoma dimensione. Si evidenzia come il legislatore abbia inteso dedicare un autonomo periodo agli animali – pur essendo questi ricompresi nel concetto di “biodiversità” – dimostrando, conseguentemente, una attenzione particolare all’esigenza di «migliorare la posizione [degli animali] a partire da quelli da compagnia sino a comprendere, con un processo di condivisione sempre maggiore, gli animali da reddito e usati per le sperimentazioni». Sul punto, cfr. D. Cerini, Audizione presso il Senato della Repubblica sui disegni di legge costituzionale n. 83 del 23 marzo 2018, n. 212 del 3 aprile 2018, n. 1203 del 2 aprile 2019 e 1532 dell’8 ottobre 2019, disponibile in senato.it, p. 3, la quale osserva, altresì, che «la scelta di isolamento della posizione dell’animale appare preferibile, non ritenendo sufficiente la sussunzione della posizione dell’animale nel riferimento all’ambiente, e relativa tutela. Infatti, l’ambiente è semmai idoneo ad “incorporare” gli animali nella loro dimensione collettiva di fauna, ma non prende in considerazione l’animale come singolo destinatario di tutela». La letteratura sulla riforma è molto ampia. Tra i primissimi contributi sul tema, si v., ex multis, M. Cecchetti, La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 3, 2021; L. Cassetti, Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica? in federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, n. 16, 2021; Y. Guerra, R. Mazza, La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura, in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 4, 2021; R. Montaldo, Il valore costituzionale dell’ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma, in Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, n. 2, 2021; F. Rescigno, Quale riforma per l’articolo 9, in federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, n. 16, 2021.

28 Discorre di tertium genus tra soggetto e oggetto giuridico, G. Garofalo, Il collocamento dell’animale d’affezione nella crisi familiare: dalla “relazione” proprietaria alla responsabilità “padronale”, in Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana , n. 17, 2022, pp. 791-792, secondo il quale “l’animale d’affezione è allora sì bene giuridico, ma suscettibile solamente di proprietà (o altro diritto) conformata alla sua dignità creaturale, che delimita intrinsecamente le facoltà di godimento, di disposizione, di sfruttamento del titolare. Esso, peraltro, appare – come, sia pure in minor misura, l’animale selvatico o comunque non caratterizzato dalla domesticità e dalla relazionalità affettiva con il padrone – destinatario di tutele peculiari, di doveri di cura e di custodia, finalizzare al suo benessere, che, insieme ai suddetti diritti del titolare, ben compongono un mosaico vario e articolato di situazioni giuridiche, le quali potrebbero sinteticamente definirsi con l’espressione “responsabilità padronale”. Con riguardo alla necessità di superare la riduttiva ed arcaica concezione funzional-patrimonialistica degli animali d’affezione si v., P. Laghi, L’insostenibile «patrimonializzazione» dell’«essere»: la Cassazione e l’irrisarcibilità del danno non patrimoniale da perdita dell’animale d’affezione, in Rass. dir.civ., 1, 2020, pp. 244-274.

29 Trib. di Foggia, 2008.

30 Sul punto, si rinvia alle considerazioni di A. Gasparre, Degli animali e della famiglia (ovvero gli animali nel libro primo del codice civile), Diritto e animali. Verso l’affermazione di un nuovo “soggetto debole, collana diretta da Ead., Vicalvi, 2015, p. 41. In questa prospettiva, si pone M. Pittalis, Separazione personale fra coniugi e “affido” dell’animale di affezione, in Dir. fam. pers., 2016, p. 820.

31 Trib. Cremona 11 giugno 2008. In argomento, si v. K. Mascia, Separazione consensuale: visita e mantenimento del cane rientrano nell’accordo, in www.quotidianogiuridico.it.

32 Trib. Milano 24 febbraio 2015, consultabile su www.ilcaso.it, ove si afferma tuttavia che “ciò non giustifica, fuori da una cornice disegnata dal Legislatore, l’istituzione di ‘diritti d’azione’ inediti, non sorretti da una specifica previsione normativa” […]. Il principio, come nota anche il Giudice meneghino, si ricava anche dalla pronuncia del Trib. Varese 7 dicembre 2011, ivi, 2012, p. 802, ove si afferma che “il sentimento positivo per gli animali ha ormai protezione costituzionale e penale e riconoscimento comunitario, cosicché deve essere considerato un vero e proprio diritto soggettivo ad un animale da compagnia; diritto, quindi, che va attribuito anche al soggetto anziano e ‘vulnerabile’, beneficiario di amministratore di sostegno, allorché, ad esempio, egli esprima chiaramente e con determinazione il desiderio ed il bisogno di poter continuare a frequentare il proprio cane anche dopo il ricovero in struttura sanitaria assistenziale (c.d. casa di riposo); il g.t. deve riconoscere formalmente e tutelare il profondo rapporto tra il soggetto anziano e ‘vulnerabile’ ed il suo animale, ricorrendo, se necessario, all’opera di un ausiliario, al quale è dovuto il rimborso di ogni spesa e di ogni costo inerenti all’animale”.

33 Trib. Roma, 15 marzo 2016, n. 5322.

34 Trib. Como, 3 febbraio 2016, con nota critica di M. Pittalis, Separazione personale fra coniugi e “affido” dell’animale di affezione, cit., p. 820,

35 Pervengono all’omologazione anche Trib. Modena 8 gennaio 2018, inedita, ma riferimenti in www.legadelcane.org; Trib. Roma 6 febbraio 2018 n. 2689, inedita ma riferimenti ivi.

36 Così, Trib. Catania 31 gennaio 2019, inedita

37 La letteratura sulla riforma è molto vasta. Tra i primi commenti, si v. M.O. Oliva, Ley 17/2021, de 15 de Diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el Régimen Jurídico de los animales, consultabile online in derechoanimal.info; M.F. Benavides, La reforma del régimen jurídico de los animales. A propósito de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, consultabile online in elnotario.es. Per una lettura in chiave critica dell’intervento riformatore si v., ancora, I. Vivas Tesòn, Si los animales son seres sintentes, ¿es posible prohibir la tenencia de un animal de compañía en una vivenda?, in Revista CESCO De Derecho De Consumo, 2022, p. 44 ss. Più di recente, si v. M.O. Fernàndez, Reflexiones en torno a la Ley 17/2021, de 15 de Diciembre: la protecciòn del los animales como seres sintientess in Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana n.17/2022, pp. 400-425; nel panorama italiano, sia consentito il rinvio a L. Miglietti, La deoggettivazione degli animali nell’ordinamento spagnolo. Brevi note comparative sulla legge n. 17 del 15 dicembre del 2021, in DPCE online sp.-2/2023, pp. 857-975.

Si rileva che una iniziativa legislativa di tenore pressoché identico alla legge n. 17/2021 era stata discussa e messa ai voti già nel febbraio del 2017; tuttavia, a causa dello scioglimento delle Camere, la riforma non completò il suo iter. Sul punto, si v., tra molti, anche per l’attualità delle considerazioni ivi contenute che ben si attagliano alla riforma legislativa qui in commento, T. Gimènez-Candela, La Descosificación de los animales (I), in Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies), 2017, n. 2; I. Vivas Tesòn, Los animales en el ordenamiento jurídico español y la necesidad de una reforma, in Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, 2019, vol. 21.

38 L’art. 333 bis c.c., al comma 1, espressamente prevede che «Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección». L’affermazione della senzietà degli animali, tuttavia, non ha implicato – come avvenuto anche in altre esperienze giuridiche – il pieno superamento del dualismo soggetto-res di nota matrice romanistica, atteso che agli animali può essere ancora applicato, benché in via residuale, il regime giuridico dei beni. La nuova considerazione giuridica degli animali è stata assorbita in una pluralità di norme del codice civile spagnolo, comportando l’adattamento, tra le altre, delle tradizionali nozioni di occupazione, frutti naturali, ritrovamento, proprietà, possesso, responsabilità per danni e vizi occulti, applicate, in modo diverso da quello attualmente in vigore, agli animali

39Sul punto, si v. T. Gimènez-Candela, La Descosificación de los animales (I), cit., la quale rileva che l’espressione adottata dal legislatore spagnolo – già presente nel progetto di legge antecedente – sia da preferire, anche per il suo carattere assertivo, all’espressione negativa «gli animali non sono cose» («nicht Sachen») adottata nei codici civili di Austria, Svizzera e Germania.

40 Questo profilo è stato evidenziato, tra gli altri, da M.F. Benavides, La reforma del régimen jurídico de los animales. A propósito de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, cit.

41 Specificatamente, in ipotesi di procedure consensuali di separazione o divorzio: l’art. 90 c.c. al comma 1, lettera b) bis, sancisce che «nel caso degli animali domestici, nell’accordo normativo devono essere stabilite le misure su di essi stabilendo il tipo di custodia, ovvero i tempi di convivenza, cura e i loro carichi». Laddove la clausola relativa agli animali è ritenuta dannosa, i coniugi non potranno ottenere l’approvazione dell’accordo normativo davanti al giudice. In caso, invece, di separazioni giudiziali, l’art. 91 c.c. dispone che la sentenza di nullità, separazione o divorzio, così come la sua esecuzione specificherà anche il destino degli animali domestici.

42 Cfr. La pronuncia de la Audiencia Provincial di Las Palmas di Gran Canaria del 24 marzo 2021, con riferimento ad un caso in cui l’animale apparteneva ad entrambi i membri della coppia, applicava per analogia l’art. 142 c.c., così condannando il comproprietario, che non si era preso cura dell’animale, al pagamento della metà delle spese sostenute dall’ex partner, scontati però del “valore affettivo” di qui quest’ultimo ha beneficiato occupandosi dell’animale. Nonostante il fatto che il risultato raggiunto sia quello corretto, occorre evidenziare che appare errata l’esperibilità di una interpretazione analogica dell’art. 142 c.c., posto che non vi è nessuna lacuna legale da colmare, pertanto sarebbe stato più corretto applicare direttamente l’art. 395 c.c., in materia di comproprietà, il quale obbliga ai comunisti “di contribuire alle spese di conservazione della cosa o del diritto comune”.

43 Ove dispone che “i comproprietari non potranno esigere la divisione della cosa comune quando ciò comporti che la cosa divenga inservibile all’uso cui è destinata”.

44 “Qualora la cosa sia indivisibile, e i comproprietari non si accordino affinché la cosa venga attribuita ad uno di essi, prevedendo per gli altri un indennizzo, si procederà alla vendita con la ripartizione del prezzo”.

45 “In assenza di maggioranza, oppure laddove l’accordo risultasse essere gravemente pregiudizievole per gli interessati alla cosa comune, il Giudice provvederà, su istanza di parte, su quanto necessario, incluso nominando un amministratore”.

46 Sulla nuova formulazione dell’914 bis c.c., si v. i rilievi critici di I. Vivas Tesòn, Si los animales son seres sintentes, ¿es posible prohibir la tenencia de un animal de compañía en una vivenda?, cit.

47 Sul punto cfr. ancora, I. Vivas Tesòn, op. ult. cit. la quale, in chiave critica, osserva che la riforma non prevede una definizione di animale da compagnia; inoltre, l’A. rileva che la legge n. 17/21 non ha una concreta incidenza sull’autonomia privata atteso che in un contratto di locazione può essere imposto il divieto di tenere animali, e ciò malgrado la considerazione di questi ultimi come esseri senzienti.

48 Ad esempio, quando per un’azienda la principale voce dell’attivo è costituita da animali potrebbe non essere agevole comprendere, nel caso di situazione di grave insolvenza, quali fra essi siano sequestrabili. I diritti dei creditori potranno così rischiare di restare insoddisfatti stante l’impossibilità per gli stessi di rivalersi su taluni beni considerati alla stregua di animali domestici. Altre questioni critiche, che emergono alla luce del nuovo status giuridico degli animali, attengono l’inserimento, nei contratti di locazioni urbane o nei contratti di comodato d’uso gratuito, di clausole che vietano la detenzione degli animali domestici negli immobili adibiti ad abitazione. La neo qualificazione giuridica degli animali sembra non comportare alcuna concreta incidenza sull’autonomia dei privati con riguardo alla detenzione di animali domestici negli immobili urbani, atteso che in un contratto di locazione può essere, comunque, imposto ancora il divieto di tenere animali d’affezione. Sul punto, v. I. Vivas Tesòn, Si los animales son seres sintentes, ¿es posible prohibir la tenencia de un animal de compañía en una vivienda?, cit., 54, che, in senso critico, sottolinea la dubbia validità delle clausole che nei contratti locazione vietano post riforma la detenzione degli animali domestici.

49 Sul tema, si rinvia ancora a P. Donadoni, Tutela delle relazioni affettive e danno interspecifico nella giurisprudenza, cit., p. 511, spec. p. 519, che richiama i dati delle relazioni Eurispes (Rapporto Italia 2019 – Percorsi di ricerca nella societa italiana, 2019, reperibile in in www.eurispes.eu), Assalco-Zoomark (Rapporto Assalco-Zoomark, 2020, reperibile in www.assalco.it) e Anmvi (Anmvi, I proprietari degli animali da compagnia in Italia, 2019, scaricabile in www.anmvi.it); G.A. Parini, La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale, cit., pp. 998-1036.

50 Sull’estensione analogica della disciplina in materia di diritto di famiglia e dei minori si v., R. Senigaglia, Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilita civile, cit., p. 1184; e nello stesso senso, si v. E. Battelli, La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma, Pisa University Press, Rivista quadrimestrale, 2018, p. 57.

51 D. Granara, Il principio animalista nella Costituzione, in DPCE online sp.-2/2023, pp. 857-975.

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