di Maurizio Ferrari

È opinione diffusa che con il contratto di brokeraggio prenda corpo un rapporto giuridico intercorrente fra colui che intenda stipulare una polizza assicurativa e un mediatore, denominato broker, la cui attività si risolve nel rendersi intermediario al fine di favorire la conclusione del contratto di assicurazione.

La giurisprudenza ha chiarito che quella del broker è certamente un’attività di intermediazione, ma connotata da profili intellettuali1 che consistono, non potendo comunque essere assimilato il broker all’agente di assicurazione2, nell’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando allo scopo di ottenere una copertura assicurativa adeguata alle sue esigenze ed a condizioni convenienti3.

La figura del broker, da tempo conosciuta nella prassi commerciale italiana4, rinviene da una consolidata e risalente storia dell’intermediazione assicurativa5, trovando definizione normativa solo dopo molto tempo dal suo operare, nell’art. 1 l. 28 novembre 1984 n. 7926, legge che ha introdotto, agli art. 4, 5 e 8, la necessità di iscrizione nell’albo professionale, con cui si riconosce a tale figura il ruolo di consulente del proprio cliente, con l’obbligo di collaborazione e di assistenza a suo favore, consistente nell’individuazione e sottoposizione all’assicurando della polizza economicamente più conveniente e maggiormente confacente alle sue specifiche esigenze e ai suoi bisogni. A tale obbligo, riconducibile ad una prestazione di opera intellettuale, la norma giustappone la successiva, secondaria ed eventuale “messa in contatto” tra le parti, riconducibile ad una forma atipica di mediazione7.

Tale definizione, frutto di una recezione normativa dell’orientamento in precedenza espresso dalla Suprema Corte8, è stata sottoposta a vaglio critico dalla dottrina9 non avendo risolto alcuno dei problemi sorti in mancanza di una disposizione legislativa, come ci si sarebbe attesi da una previsione legislativa che ne ha legittimato l’esistenza come figura autonoma10 e dato consistenza giuridica ad una realtà del mercato11.

Sulla qualificazione giuridica del contratto di brokeraggio prevale in dottrina la tesi che lo riconduce alla mediazione, definendolo, tenuto conto delle attività di collaborazione e consulenza del broker e del ruolo che esso assume nella fase anteriore la stipulazione del contratto, come una forma di mediazione «atipica», «speciale», «parziale», «unilaterale», «fiduciaria» o «qualificata»12. A tale tesi si contrappone quella che ne sostiene la qualificazione in termini di prestazione d’opera intellettuale13 o di appalto di servizi o d’opera14. Vi è poi una tesi intermedia che, tenendo separati i distinti rapporti tra il broker e l’assicurando da una parte e tra il broker e l’assicuratore dall’altra, ritiene il brokeraggio un contratto misto, risultante dalla commistione di coessenziali elementi di contratti tipici quali la prestazione d’opera e la mediazione15. Merita di essere segnalata anche la tesi secondo cui si tratta di un «contratto ‘misto’ o ‘complesso’», in quanto «sul ceppo principale del ‘contratto di servizi’ (appalto od opera) si innesta un ramo secondario, ma importante …, ossia il mandato (per lo più con rappresentanza) dell’assicurando al broker per la conclusione di contratti di assicurazione»16.

Una tesi minoritaria, configurando il rapporto di brokeraggio come un «contratto atipico», ritiene applicabili le norme tipiche (della mediazione, dell’appalto, della prestazione d’opera intellettuale, del mandato) sulla base di una valutazione funzionale effettuata con riferimento ad ognuna tra le diverse prestazioni del broker17.

Le diverse posizioni interpretative espresse in dottrina, che comunque convergono nel sostenere l’incompatibilità logica e giuridica tra la disciplina dell’agenzia ed il rapporto di brokeraggio18, hanno indotto alcuni autori a ritenere che la complessità dei rapporti broker-assicurando, da una parte, e broker-assicuratore dall’altra, non è altro che il riflesso del diverso ruolo che di volta in volta può concretamente assumere il broker, più o meno legato fiduciariamente alla cura degli interessi dell’assicurando, tanto da proporre di «abbandonare l’ipotesi di una visione unitaria del broker di assicurazione»19 essendo ogni tentativo di sistematizzazione «destinato a naufragare di fronte alla variegata specie di situazioni in cui tale figura di intermediario delle assicurazioni si trova ad operare»20.

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Note

1 Cfr. Cass., sez. III, 6 maggio 2003 n. 6874, in Corriere giur., 2003, p. 1303, con nota di F. Rocchio, e in Giur. comm., 2006, II, 277, con nota di M. Bianchini, secondo cui l’attività del broker di assicurazioni, che svolge attività mediatizia in forma di impresa commerciale, è connotata anche da profili intellettuali (che tuttavia non ne precludono il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo all’immobile adibito a quella attività).

2 Cfr., in tal senso, Cass., sez. II, 26 agosto 1998 n. 8467, in Foro it., 1999, I, c. 608, con nota di P. Santoro. La sentenza è commentata da M. Mularoni, in Nuova giur. civ., 2000, I, p. 250, e da E. Vergani, in Dir. ed economia assicuraz., 1999, p. 669.

3 Cfr. Cass., sez. III, 27 maggio 2010 n. 12973, in Foro it., 2011, I, c. 165, con nota di G. Paone.

4 Se ne rinvengono riferimenti in C. VIVANTE, Contratto di assicurazione. Le assicurazioni marittime, Milano, 1890, II, p. 20.

5 Per un inquadramento storico del c.d. “sensale di assicurazioni”, v. C.L. DAVEGGIA, L’intermediazione assicurativa nel Medioevo, in Assicurazioni, 1985, I, p. 326, e G.S. PENE VIDARI, Il contratto di assicurazione nell’età moderna, in L’assicurazione in Italia fino all’unità, Milano, 1975.

6 Disposizione abrogata, ma sostanzialmente confluita nell’art. 106 d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209 codice delle assicurazioni private.

7 La giustapposizione normativa risulta pacificamente recepita dalla giurisprudenza: cfr. Cass., sez. III, 7 febbraio 2005 n. 2416, in Giust. civ., 2006, I, p. 979; Cass., sez. I, 1 febbraio 2005 n. 1991, in Assicurazioni, 2005, II, 2, p. 203, con nota di M. Rossetti.

8 Cfr. Cass. 12 novembre 1979 n. 5860, in Foro it., 1981, I, c. 749, con nota di G. Carriero, e in Assicurazioni, 1981, II, 2, p. 155, con nota di M. Pizzigati.

9 Cfr. G. ALPA, G.B. FORLINO, voce <<Broker>>, in Digesto comm., Torino 1987, II, p. 366, secondo i quali la sentenza della Cassazione n. 5860 del 1979 ha affrontato il problema superficialmente ed è stata a falsa ragione ritenuta “pietra miliare” dalla giurisprudenza e dalla dottrina successiva, tanto da avere ispirato il legislatore nella formulazione dell’art. 1 l. n. 792 del 1984.

10 Per le incertezze interpretative precedenti, v. G.B. LOMBARDO, Considerazioni sulla posizione giuridica del <<broker>> in Italia, in Dir. e pratica assic., 1971, p. 518.

11 Cfr. M. BIN, <<Broker>> di assicurazione, in Contratto e impresa, 1985, p. 545; G. BONILINI, in Nuove leggi civ., 1985, p. 746.

12 Cfr. C. GIACOBBE, Brokeraggio e tipo contrattuale, Milano, 2001, p. 328; R. BALDI, Il contratto di agenzia, Milano, 2001, p. 357; CAGNASSO-COTTINO-IRRERA, L’assicurazione: l’impresa e il contratto, in Trattato Cottino, Padova, 2001, X, p. 67; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Torino, 1997, p. 97; B. TROISI, La mediazione, Milano, 1995, p. 173; A. LUMINOSO, La mediazione, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1993, XX, p. 155; P. CASALI, L’agente e il «broker» di assicurazione, Milano, 1993, p. 433; N. VISALLI, La mediazione, Padova, 1992, p. 46; A. MARINI, La mediazione. Art. 1754-1765, in Commentario Schlesinger, Milano, 1992, p. 82; A. BALDASSARRI, I contratti di distribuzione, Padova, 1989, p. 449; P. POLLICE, Il brokeraggio tra mediazione e lavoro intellettuale: un problema di qualificazione, in Dir. e giur., 1987, p. 7; A. LA TORRE, I mediatori di assicurazione, in Assicurazioni, 1985, I, p. 283; G. SCALFI, L’intermediazione nell’assicurazione, in Resp. civ., 1984, p. 20; CASTELLANO-SCARLATELLA, Le assicurazioni private, in Giur. sist. dir. civ. e comm. fondata da W. BIGIAVI, Torino, 1981, p. 122; G. FANELLI, Le assicurazioni, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1973, I, p. 412; G. PARTESOTTI, Gli intermediari di assicurazioni, in Assicurazioni, 1971, I, p. 413.

13 Cfr. G. GIUFFRIDA, Profili problematici del c.d. brokeraggio, in Giust. civ., 1991, II, p. 41; R. IPPOLITO, Il professionista di assicurazione denominato anche «broker», in Assicurazioni, 1989, I, p. 130; G. TRICOLI, «Broker» si traduce mediatore o prestatore d’opera intellettuale?, in Corriere giur., 1985, p. 199.

14 Cfr. P. PERSANO ADORNO, Il ruolo del «broker» nei rapporti con la pubblica amministrazione, in Giur. merito, 2000, p. 713; R ROSSI, Obblighi di informazione e responsabilità del «broker», in Foro it., 1993, I, c. 577; <g. SCHIANO DI PEPE, Brokeraggio assicurativo, intermediazione, impresa di servizi, in Assicurazioni, 1987, I, p. 328

15 In questo senso, v. DONATI-VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Milano, 1999, p. 94, secondo i quali il brokeraggio è «un contratto che consta dell’apporto di prestazioni proprie a più schemi contrattuali tipici; si tratta quindi di un contratto misto di mediazione (unilaterale o fiduciaria) e prestazione d’opera intellettuale»; P. PERULLI, Il lavoro autonomo, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 1996, XXVII, p. 157; G. SANTINI, Commercio e servizi, Bologna, 1988, p. 443; ALPA-FORLINO, voce «Broker», in Digesto comm., Torino, 1987, II, p. 367; M. PIZZIGATI, Profili giuridici del <<broker>> di assicurazioni, in Assicurazioni, 1981, II, 2, p. 167; G. BONILINI, Sulla qualificazione giuridica del rapporto di brokeraggio, in Giust. civ., 1980, I, p. 2167; G.B. LOMBARDO, Considerazioni sulla posizione giuridica del «broker» in Italia, in Dir. e pratica assic., 1971, p. 501.

16 Cfr. M. BIN, «Broker» di assicurazione, cit., p. 540.

17 Cfr. D. GIORDANO, Il contratto «atipico» di brokeraggio, in Riv. dir. comm., 1999, I, p. 776; M. GOLA, Contratti assicurativi della pubblica amministrazione: il servizio del «broker» e le procedure contrattuali, in Giur. comm., 1997, II, p. 189. Nonché, in giurisprudenza, Tar Lazio, sez. II, 9 aprile 1997, n. 637, in Trib. amm. reg., 1997, I, p. 1626, secondo cui il contratto di brokeraggio costituisce «figura atipica di contratto ad esecuzione continuata o periodica e configura uno specifico rapporto di intermediazione nel particolare campo assicurativo>>.

18 Sul punto, v. Cass. 5 giugno 1992, n. 6956, in Foro it., 1994, I, c. 1548, con nota di R. Rossi, secondo cui il broker, la cui attività è connotata da imparzialità ed indipendenza, anche se non da equidistanza rispetto alle parti, non è mai riconducibile all’agente, essendo quest’ultimo «vincolato all’assicuratore da un rapporto di collaborazione sia pure autonomo»; nonché Pret. Milano 11 febbraio 1987, in Resp. civ., 1987, p. 677, con nota di M. Pogliani.

19 Cfr. D. CERINI, Attività del «broker» di assicurazione nei confronti della pubblica amministrazione: in cerca di una definizione dei ruoli, in Dir. ed economia assicuraz., 1997, p. 636.

20 In tal senso, v. G. CARRIERO, Sulla figura giuridica del <<broker>>, in Foro it., 1981, I, c. 749.

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