di Maurizio Ferrari
Nota redazionale – Articolo già pubblicato in Foro italiano, 2017, I, 590. Viene qui riprodotto con il consenso dell’autore.
1. – Con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 25201 del 2016, senza ritenere necessaria la rimessione al Primo Presidente affinché potesse valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto consolidatosi nella giurisprudenza della Sezione Lavoro, quest’ultima ha deciso di dare continuità all’orientamento secondo cui anche il mero obiettivo d’incremento del profitto può adeguatamente giustificare la soppressione di una postazione lavorativa e, quindi, integrare idoneo motivo oggettivo di licenziamento (cfr. Cass. 21 luglio 2016, n. 15082, Foro it., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 18 novembre 2015, n. 23620, id., Rep. 2015, voce Lavoro (rapporto), n. 1127, e Mass. giur. lav., 2016, 461, con nota di PIZZUTI; Riv. it. dir. lav., 2016, II, 293, con nota di FRASCA; Lavoro giur., 2016, 580, con nota di ZAMPINI; Nuovo notiziario giur., 2016, 119, con nota di GIACONI), sconfessando il filone interpretativo che, viceversa, esclude potersi ravvisare la giustificazione del licenziamento in un ridimensionamento dell’attività imprenditoriale meramente strumentale a un incremento del profitto, quindi non diretto a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti (v. Cass. 24 giugno 2015, n. 13116, Foro it., Rep. 2015, voce cit., n. 1143; 16 marzo 2015, n. 5173, ibid., n. 1155, e Riv. giur. lav., 2015, II, 574, con nota di SALVAGNI). Sostanzialmente il contrasto giurisprudenziale viene semplicemente superato nell’ottica di un auspicato futuro allineamento delle decisioni della sezione lavoro all’opzione ermeneutica prescelta, ma non si provvede a dirimere il contrasto attraverso una composizione tendenzialmente stabile che, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., avrebbe comportato un pronunciamento delle sezioni unite.
Vero è che la funzione di nomofilachia, assegnata alla corte dall’art. 65 ord. giud. (cfr. G.M. BERRUTI, La dottrina delle corti, in AA.VV., La giurisprudenza fra autorità e autorevolezza:la dottrina delle corti, in Foro it., 2013, V, 181; C.M. BARONE, Dottrina delle corti e funzione nomofilattica, ibid., 184), è assolta anche quando sulla questione oggetto del contendere esista sia pure un solo precedente della sezione semplice (cfr., in motivazione, ord. 30 agosto 2016, n. 17407, id., 2016, I, 3468, con nota di J. DI ROSA, secondo cui «la giurisprudenza di legittimità non si misura ‘a peso’ e non è consentito distinguere tra questioni su cui esistono precedenti numerosi, e questioni decise una volta soltanto»). La sezione semplice, per altro, non è tenuta a rimettere la questione controversa alle sezioni unite, salvo che per l’ipotesi di non condivisione di una pronuncia delle stesse sezioni unite (art. 374, 3° comma, c.p.c.), per cui nulla osterebbe sul piano formale al superamento del contrasto di giurisprudenza da parte della sezione semplice che l’abbia in precedenza alimentato. Nel caso di specie, tuttavia, non può sfuggire che l’adesione al filone interpretativo quantitativamente più consistente potrebbe risolversi in un’ulteriore alimentazione del contrasto, cui si potrebbe viceversa porre riparo attraverso una valutazione dell’opportunità di investire le sezioni unite in considerazione della particolare importanza che riveste la questione controversa, per come si è operato in altre fattispecie (ne sono esempio, in altre materie, alcune ordinanze della terza sezione civile: 5 marzo 2015, n. 4447, id., 2015, I, 1204, con nota di R. PARDOLESI, e 26 gennaio 2015, n. 1392, ibid., 830, con nota di C.M. BARONE; nonché, della stessa sezione lavoro, 27 novembre 2014, n. 25243, ibid., 2093, con nota di richiami).
Tale opportunità, oltre che dall’evidente importanza della questione, deriva anche dalla constatazione che la corte perviene alla scelta di campo, operata nell’intento di superare il contrasto, valorizzando l’interpretazione letterale dell’art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604, che, nel definire il giustificato motivo oggettivo, si limita ad indicarne le possibili ragioni in circostanze genericamente «inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa», senza specificare le finalità perseguite dal datore di lavoro nell’esercizio della libertà di iniziativa economica riservatagli dall’art. 41 Cost., alla cui stregua il perseguimento del profitto costituisce un meritevole obiettivo aziendale e la salvaguardia della competitività un’assunzione di responsabilità, nella consapevolezza che la prospettiva individuale della difesa del singolo rapporto potrebbe pregiudicare l’intera comunità dei lavoratori dell’azienda (in tal senso, Cass. 18 novembre 2015, n. 23620, cit.).
2. – A fronte di una fattispecie complessa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, elaborata dal diritto vivente sulla base di una variegata casistica giurisprudenziale (di cui offre esaustiva disamina la nota di richiami di A.M. PERRINO, id., 2017, I, 123, spec. 132), la sentenza n. 25201 del 2016 prende posizione, rispetto agli esiti contraddittori di quella elaborazione, individuando gli estremi della «fattispecie astratta» emergente dal dettato normativo. Si tratta di un approccio di tipo dogmatico, che sostanzialmente ambisce a superare il contrasto di giurisprudenza attraverso l’invocazione di uno schema concettuale cristallizzato, astrattamente predisposto dal legislatore, rispetto al quale il giudice finisce col perdere qualsiasi margine di valutazione che non sia collocabile nel procedimento logico di sussunzione delle fattispecie concrete in quella astratta.
Quanto possa risultare efficiente una simile impostazione è fortemente da dubitare, posto che «nel diritto per fattispecie vige una forma debole di stare decisis, perché il riferimento del caso non è il precedente ma la fattispecie legale» (in tal senso, cfr. E. SCODITTI, Lo squilibrio contrattuale dalla fattispecie all’autoregolamento, nota a Cass. 4 novembre 2015, n. 22567, id., 2016, I, 2505), con la conseguenza che la sussunzione conduca ad una costrizione della fattispecie concreta nella fattispecie generale ed astratta e alla perdita di opzioni ermeneutiche di tipo rimediale, che potrebbero essere attinte solo attraverso una forma forte di stare decisis, propria del diritto senza fattispecie (v., anche, ID., Concretizzare ideali di norma. – Su clausole generali, giudizio di cassazione e «stare decisis», in Giust. civ., 2015, 685).
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è una fattispecie complessa, che non sembra potersi ridurre alla mera consistenza della «fattispecie astratta» desumibile dall’art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604, nemmeno in combinato disposto con l’art. 41, 2° comma, Cost., specie laddove si ritenga, come fa in motivazione la sentenza della sezione lavoro, che i limiti alla libertà di iniziativa economica privata debbano essere posti dal legislatore ordinario e siano riservati alla sua discrezionalità senza ulteriori possibilità «ermeneutiche». Dalla «fattispecie astratta», infatti, restano inevitabilmente esclusi quei parametri e criteri di giudizio, in mancanza dei quali il giudice di legittimità rimane totalmente inefficiente nell’elaborazione della regula iuris applicabile al singolo caso ed il giudice di merito resta privo di orientamento circa le coordinate da utilizzare per il governo della fattispecie concreta.
L’individuazione del nucleo concettuale normativo, come oggetto della fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è stata autorevolmente discettata, a commento della sentenza n. 25201 del 2016, da G. SANTORO-PASSARELLI, in Foro it., 2017, I, 134, il quale ha efficacemente messo in luce che il punto nodale lasciato irrisolto dalla corte è quello del controllo giudiziale sulla sussistenza e veridicità delle ragioni «organizzative» addotte dall’imprenditore per giustificare la soppressione del posto, da non confondersi con il sindacato di merito sulla congruità delle scelte dell’imprenditore. Sul punto, infatti, la decisione della sezione lavoro, pur preoccupandosi di precisare in motivazione che l’insindacabilità giudiziale della scelta organizzativa non si estende al controllo sull’effettività del ridimensionamento, al nesso causale tra ragione addotta e soppressione del posto e alle ipotesi in cui la scelta organizzativa si riveli pretestuosa, tuttavia si astiene dall’indicare parametri e criteri oggettivi attraverso i quali il giudice possa esercitare il controllo senza sconfinare nella discrezionalità della scelta datoriale.
In tal modo la corte non perviene ad una ponderazione globale della fattispecie complessa, ma si limita a considerare quella «astratta», che di essa però costituisce solo una parte, corrispondente alla formulazione letterale dell’enunciato normativo, sulla cui base la fattispecie complessa va costruita ricorrendo all’apporto necessario della dottrina e della giurisprudenza. L’elaborazione della fattispecie complessa, cioè, non può prescindere dai diversi orientamenti interpretativi e, quando tali orientamenti si riflettono in modo contrastante nella giurisprudenza di legittimità, constatazione che si coglie anche dalla pregevole ricognizione giurisprudenziale operata nella motivazione della sentenza n. 25201 del 2016, non può che auspicarsi una pronuncia delle sezioni unite e non di mero superamento da parte della sezione lavoro (per riferimenti di natura processuale sul punto, cfr. Cass., ord. 26 luglio 2016, n. 15513, id., 2016, I, 3091, con nota di G. COSTANTINO, Note sulla «antipaticità» del ricorso in Cassazione tra inammissibilità e manifesta infondatezza).
Una ponderazione di tutti i fattori che entrano in gioco nella fattispecie complessa postula il bilanciamento delle situazioni soggettive di rango costituzionale che in essa si contrappongono, sul versante della libertà di iniziativa economica non meno che su quello delle tutele del lavoratore quale contraente debole, al fine di pervenire ad una soluzione ermeneutica che, per essere giusta, deve essere equilibrata fra i detti contrapposti versanti e, per essere equilibrata, deve superare le strettoie della fattispecie astratta.