di Cristina Tenuta
Sommario
- Il caso
- Il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011
- La giurisprudenza di legittimità – tre pronunce a confronto: Cass, civ. Sez. Unite, 23.02.2018, n. 4485, cass. civ. sez. ii, sent., 26 settembre 2019, n. 24069/2019 e cass. civ. sez. ii, ord., 14 maggio 2019, n. 12796/2019
- Le questioni interpretative
1. Il caso
Un avvocato, assumendo di aver maturato – quale compenso per l’attività di rappresentanza ed assistenza giudiziale espletata in favore dell’avv. I.R – il complessivo credito di Euro 42.893,40, come da notula vistata dal C.d.O. degli Avvocati di Siena1, il 25.7.2013, adiva il Tribunale senese, con Ricorso per decreto ingiuntivo, relativo al saldo delle proprie competenze professionali pari ad Euro 39.101,512. In data 14.5.2014, il Tribunale adito, pronunciava l’ingiunzione di pagamento con decreto n. 557/2014. Con atto di citazione notificato in data 1.7.2014, l’Avv. I. proponeva opposizione al sopraindicato D.I3. Si costituiva l’Avv. M.N. deducendo, preliminarmente, che l’avversa opposizione – proposta con atto di citazione anziché con ricorso – risultava essere tardiva in quanto depositata in cancelleria decorso il termine di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione; più precisamente, quest’ultimo chiedeva dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto dell’avversa opposizione. Con Ordinanza dell’11.03.2016, il Tribunale di Siena, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite4. Avverso tale Ordinanza l’Avv. I. R. proponeva ricorso per cassazione5 sulla scorta di un unico motivo con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. L’avv. M.N. resisteva mediante deposito di controricorso con il quale chiedeva l’inammissibilità o il rigetto del ricorso avverso con il favore delle spese di lite. Con ordinanza interlocutoria del 12.9/10.10.2017 è stato disposto il rinvio alla pubblica udienza.
2. Il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011
Per meglio comprendere i termini della questione occorre illustrare, brevemente, il procedimento relativo alla liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato, così come innovato e disciplinato dal D. Lgs. n. 150/2011. Giova ricordare che, tale procedimento è stato, nel corso degli anni, protagonista di diverse e varie vicissitudini normative che hanno contribuito a mutare notevolmente la portata innovativa del rito in esame. Tale procedura era, infatti, originariamente, disciplinata dagli artt. 28, 29 e 30 della Legge n. 794/19426. Oggi, invece, il regime processuale di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, sostituisce integralmente il modello regolato dalla Legge del 19427.
La suddetta disposizione, rubricata “Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato” stabilisce che: «Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile».
Il nuovo regime processuale dettato dall’art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, è costruito sul modello del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e segg., ma presenta evidenti divergenze con quest’ultimo, anche in relazione agli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 150/2011. Più precisamente, le divergenze più significative tra il rito sommario codicistico ed il rito sommario c.d. “adattato” ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 possono essere così riassunte:
l’art.702 ter, al comma 3, prevede, la facoltà, da parte del giudice – che “ritiene che le difese svolte dalle parti richiedano una istruzione non sommaria”- di convertire il procedimento in rito ordinario, con ordinanza non impugnabile e previa fissazione dell’udienza di cui all’art. 163 c.p.c.; il procedimento speciale di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, invece, prevede l’impossibilità di conversione del suddetto procedimento in rito ordinario. Ma vi è di più! In ordine all’inapplicabilità del secondo comma dell’art. 702 ter c.p.c. al rito speciale di cui si discorre, infatti, in caso di scelta non pertinente del rito, nel novero di quelli previsti dal D. Lgs., questa non potrà essere sanzionata con una declaratoria di inammissibilità, ma dovrà essere emessa un’ordinanza di mutamento del rito con piena salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Ulteriori divergenze si registrano anche in relazione all’accertamento del compenso dell’avvocato, e più precisamente:
– in relazione alla difesa tecnica, quest’ultima non risulta prescritta nel caso di procedimento ex art. 14 D. Lg.s 150/2011; Le parti, infatti possono stare in giudizio personalmente;
– la competenza è riservata all’ufficio giudiziario, di merito, adito, per il procedimento per il quale l’avvocato ha prestato la propria opera; se la competenza spetta al Tribunale, questo decide non in forma monocratica, ma in composizione collegiale;
– il procedimento sommario ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 è definito con ordinanza, contro al quale non è possibile proporre appello8.
L’art. 14 D. Lgs. specifica, inoltre, che il rito sommario c.d. “adattato” è l’unica forma processuale consentita, non solo per quanto concerne le controversie previste dall’art. 28 della L. 794/1942, ma anche per quanto riguarda “l’opposizione proposta a norma degli art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali”.
Da tutto ciò, sembra evidente che l’intenzione del legislatore delegato del 2011, fosse quella di modellare le specialità dell’originario procedimento camerale disciplinato dalla L. 794/1942 al modello codicistico, al fine di rendere il medesimo procedimento più funzionale alle esigenze di tutela differenziata sottesa9.
Nonostante le perseguite esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei riti civili, il modello sommario elaborato dal dal legislatore delegato si è esposto, fin dall’origine, a numerosi e diversi contrasti interpretativi che hanno diviso, dapprima, la giurisprudenza di merito e, successivamente, quella di legittimità.
3. La giurisprudenza di legittimità – tre pronunce a confronto: Cass, civ. Sez. Unite, 23.02.2018, n. 4485, cass. civ. sez. ii, sent., 26 settembre 2019, n. 24069/2019 e cass. civ. sez. ii, ord., 14 maggio 2019, n. 12796/2019
Con la pronuncia a Sezioni Unite del 23.02.2018, la Suprema Corte sembrava aver, chiarito ed individuato, in via definitiva, alcune controverse questioni circa il procedimento di cui l’avvocato debba avvalersi per recuperare le proprie spettanze professionali; più precisamente, la Corte stabilisce che:
« 1) A seguito dell’introduzione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal citato d.lgs., può essere introdotta con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 d.lgs. 150/2011, o con il procedimento per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c. (e l’eventuale opposizione si dovrebbe proporre ai sensi dell’art. 702 bis ss. c.p.c. e nel relativo procedimento troverebbero applicazione gli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.), essendo, invece, esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c.;
2) la controversia di cui all’art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, anche quando il cliente sollevi contestazioni riguardo all’an;
3) soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale), la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 d.lgs. n. 150 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande;
4) qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga alla competenza del giudice adìto, troveranno applicazione gli artt. 34, 35 e 36 c.p.c. dettate in tema di spostamento della competenza per connessione».
Un anno più tardi, la giurisprudenza di legittimità e, più precisamente, la Seconda Sezione Civile, investita nuovamente della questione relativa al procedimento disciplinato dall’art. 14 del D. Lgs. n 150/2011, propone un ulteriore orientamento, in contrasto con una con una coeva pronuncia della medesima Sezione e con l’orientamento delle SS. UU.
Più precisamente, con la Sentenza n. 24069 del 26.9.2019, gli ermellini della Seconda Sezione Civile enunciano il seguente principio di diritto: «l’opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione chiesta ed ottenuta dall’avvocato, ai sensi del combinato disposto della L. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c. e D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e della integrativa disciplina speciale di cui all’art. 14 del D. Lgs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 c.p.c. – dal dì della notificazione dell’ingiunzione di pagamento; in simile evenienza, ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato».
A tale orientamento ha aderito, dapprima, il Tribunale di Bergamo, III Sez. Civile con sentenza del 3.10.2019 e, successivamente, il Tribunale di Cosenza con Ordinanza depositata in data 12.12.201910. A tal riguardo, giova segnalare come, a distanza di pochi mesi, la stessa Seconda Sezione Civile della Suprema Corte, sembra aver mutato orientamento in senso diametralmente opposto. Con l’Ordinanza n.12796 del 14.5.2019, infatti, la Suprema Corte, investita per la decisione di una questione analoga affermava il seguente principio di diritto:
«Rispetto alle tipologie di controversie espressamente indicate del decreto sulla semplificazione dei riti, cui rispettivamente si applicano il rito del lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione, il legislatore ha dettato una regola derogatoria del principio generale secondo cui, nel caso di mutamento del rito, si ha riguardato, ai fini della litispendenza, alla “forma ipotetica” e non alla “forma concreta” dell’atto introduttivo. Al riguardo, dell’art.4, il comma 5, sancisce che gli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale si producono secondo le norme del rito applicato prima del mutamento. Nel caso di specie, dall’esame degli atti processuali, consentita a questa Corte in ragione della natura di error in procedendo dell’errore dedotto dalla controricorrente in via incidentale, il termine di giorni quaranta dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo va calcolato considerando la data di iscrizione a ruolo dell’atto di opposizione. Essa è tardiva, il decreto ingiuntivo è stato notificato il 18.12.2013 ed il termine di quaranta giorni per l’opposizione scadeva il 24 gennaio 2014, mentre il deposito del ricorso è tardivamente avvenuto l’11.2.2014. Ne consegue che l’opposizione era inammissibile a tardiva».
Dinanzi a tale oscillazione giurisprudenziale, la dottrina è chiamata ad offrire una interpretazione aderente al dato normativo dettato dalle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 14 del D. Lgs. n. 150/2011 in relazione agli artt. 645 e 702 bis c.p.c., integrate dalla precitata disciplina speciale e dalla applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c., muovendo dal solco tracciato dalla decisione n. 4485/2018 delle SS. UU. della Suprema Corte di Cassazione.
4. Le questioni interpretative
Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 12796/2019, risulta più aderente al dato normativo delineato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2011, al contrario dei principi espressi dalla stessa Corte di Cassazione con successiva sentenza n. 24069/2019.
Al fine di pervenire ad una corretta interpretazione delle suddette pronunce di legittimità occorre, in primis, far riferimento alla natura delle disposizioni ed al «senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore»11contenute nel medesimo Decreto Legislativo.
Dall’esegesi della disposizione di cui agli artt. 4 e 14 del D. Lgs. n. 150/2011, si evince che, il legislatore:
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al comma 1, con il termine “controversia”, abbia inteso far riferimento al procedimento giudiziario, così come, al comma 3, utilizzando, nuovamente, la predetta parola abbia fatto riferimento al rito da seguire,
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al comma 5, invece, ha abbandonato tale terminologia nel sostituirla con la parola “domanda” e per ricollegare ad esso termine giuridico determinati e diversi effetti sostanziali e processuali,
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non ha, in alcun modo, fatto riferimento all’atto di citazione in opposizione a D.I., né a tale tipologia di atto processuale ha ricollegato gli effetti sananti processuali e sostanziali propri dell’istituto della domanda.
Da ciò, deriva che, qualora il convenuto, con l’atto di citazione in opposizione al provvedimento monitorio, si sia limitato a contestare soltanto la pretesa creditoria dell’avvocato, si dovrà, senza dubbio, ritenere che quest’ultimo abbia inteso instaurare un procedimento a cognizione piena ma non si potrà, di certo, affermare che egli abbia inteso proporre una domanda.
La “domanda”, ex art. 99 c.p.c.12, è, di norma, proposta dall’attore, a meno che il convenuto non ne proponga una ulteriore e diversa, in via riconvenzionale.
Detto in altri termini, la domanda fa riferimento ad un concetto giuridico che non è assimilabile ad altri istituti, essa si differenzia dalla eccezione, tant’è vero che, rispetto ad essa, il giudice non può statuire ultra petita13 anche se gli è consentito qualificarla diversamente da quanto prospettato dalle parti.
Nel caso in esame e, con riferimento alle controversie per la liquidazione delle spese dell’avvocato nei confronti del proprio cliente, la domanda è identificabile con la pretesa creditoria azionata dall’avvocato, con le forme del rito speciale o introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Il convenuto, al di fuori dell’istanza riconvenzionale, ex art. 167, comma 2, c.p.c. non propone domanda, ma si limita a rilevare una eccezione; più precisamente, egli non agisce ma resiste in giudizio14.
È evidente che sussiste una sostanziale differenza tra domanda (che è una sola e deve essere necessariamente proposta dall’attore) e controversia (che coinvolge entrambe le parti del giudizio), tra forma di introduzione (ricorso per decreto ingiuntivo) e forma di prosecuzione del giudizio (opposizione al decreto ingiuntivo).
Sulla scorta delle osservazioni che precedono occorre verificare se anche la comparsa di costituzione e risposta, ossia l’atto di citazione in opposizione a D.I., con il quale il convenuto si limiti a contestare l’An ed il Quantum della pretesa creditoria e non contenga proponga alcuna riconvenzionale o una eccezione di compensazione, sia assimilabile ad una domanda, di guisa che possano essere fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali previsti dall’art. 4, comma V del D. Lgs. n. 150/2011 e se la differenza terminologica tra domanda e controversia rappresenti ai fini processuali e sostanziali un elemento rilevante o trascurabile!
La soluzione al quesito è intrinseca alla motivazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 4485/2018 che opera una netta distinzione tra il termine “domanda” e “procedimento”15.
La chiave di volta per ritenere preferibile l’orientamento espresso nella ordinanza n. 12796/2019 è da ravvisare principalmente nel seguente passo motivazionale di cui al punto n. 15 «Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l’introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all’art. 14 comporta – sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso – che, ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., comma 4, si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l’esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull’intero cumulo di cause ai sensi dell’art. 40 c.p.c.c.p.c.,comma 3) ».
Gli ermellini ribadiscono le distinzioni tra domanda e rito, diritto e controversia,
pretesa creditoria e procedimento che si riflette sulla diversa posizione del creditore rispetto a quella del creditore con specifico riferimento alle rispettive posizioni processuali. Pertanto, le motivazioni addotte dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 24069/2019 non convincono e non appaiono condivisibili perché l’utile proficua produzione degli effetti sostanziali e processuali vengono correlati al rito prescelto e non, per come letteralmente prevede l’art. 4, comma 5, del D. Lgs. n. 150/2019, all’istituto della domanda16.
La suddetta norma, infatti, dispone sugli effetti sostanziali e processuali della domanda, non sugli effetti correlati alla proposizione della opposizione.
Dal punto di vista processuale, una volta che la pretesa creditoria dell’avvocato sia stata esperita, in modo corretto, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sul convenuto graverà l’onere si seguire il rito prescelto dall’attore: diversamente, infatti, sarebbe un assurdo attribuirgli una facoltà o un diritto diametralmente opposto all’interesse dell’attore; più precisamente, con il deposito tempestivo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in opposizione a D.I. è il giudice che opera la vocatio in ius, fissando l’udienza di comparizione dinnanzi al Collegio ed, in tale fase, si incardina il procedimento. Di contro, introducendo il giudizio con l’atto di citazione, i tempi di definizione si allungano perché è l’opponente ad operare la vocatio in ius, indicando la data di comparizione (e potrà indicarla anche ad un anno) e, successivamente, il giudice dovrà disporre il mutamento del rito e fissare l’ulteriore data di discussione dinnanzi al Collegio.
Sembra evidente che l’introduzione del rito errato non faccia altro che allungare i tempi definizione del giudizio, vanificare il principio del giusto processo e, soprattutto, porsi in netta contraddizione con la ratio legis del Legislatore del 2011; pertanto, non può rimanere priva di conseguenze giuridiche negative per il convenuto qualora depositi l’atto di citazione nel termine di giorni 40 dalla notificazione del Decreto Ingiuntivo17.
5. conclusioni
In definitiva, sembra opportuno affermare che, posto che con il termine domanda si intende quella proposta con il ricorso per D.I. se l’atto di opposizione non contiene, tecnicamente, una domanda secondo la previsione dell’art. 99 c.p.c., ma mere difese, per attribuire l’efficacia sanante prevista dall’art.156 c.p.c. e per potere validamente e tempestivamente resistere e contraddire, occorrerà che l’atto di citazione sia depositato nella cancelleria del giudice adito, nel medesimo termine prescritto per il deposito del ricorso ex art.702 bis c.p.c, ossia nel termine i 40 giorni decorrenti dalla notificazione del Decreto Ingiuntivo.
Di conseguenza, stante la diversità terminologica e sostanziale che intercorre trai concetti di “controversia”, “procedimento”, “opposizione” e“domanda”, l’atto con il quale il cliente abbia inteso resistere, contraddire ed opporsi alla domanda di pagamento dell’attore, dovrà essere dichiarato inammissibile, per come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella ordinanza n. 24069/2019.
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Note
1 Art. 636 c.p.c., comma 1.
2 L’avv. I. R. aveva già ottenuto un acconto pari di Euro 4.300,00, sicché residuava il saldo di Euro 38.593,40 oltre al rimborso di Euro 508,11, quale importo versato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena.
3Più precisamente, chiedeva la revoca del D.I. in quanto nulla era dovuto al ricorrente per i titoli di cui all’avverso ricorso “essendo già stato pagato il saldo dell’attività professionale (…) da ritenersi, peraltro, prescritta e dovendosi compensare l’eventuale credito, in subordine, con il credito dell’Avv. I. per la difesa in altro giudizio” (così ricorso, pag. 10 e ss.)
4 Più precisamente, il Tribunale senese, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione al D.I., ritenendo che l’opposizione all’ingiunzione di pagamento riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali è da proporre, ai sensi del D. Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 ed art. 702 bis c.p.c., con ricorso e non già con atto di citazione; che nondimeno, qualora proposta con citazione è da reputare tempestiva se depositata in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c. Giova precisare che, nel caso di specie, l’ingiunzione di pagamento era stata notificata in data 23.5.2014 e, viceversa, l’opposizione era stata iscritta a ruolo il 9.7.2014, allorquando il termine di quaranta giorni era già decorso.
5 “L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”. D. Lgs. n. 150/2011, comma 5.
6 Più precisamente, l’art. 28 della Legge n. 794/1942, rubricato “Forma dell’istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti”, stabiliva che «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l’avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa e l’estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e segg. del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo».
Seppur implicitamente abrogata, per effetto di successivi provvedimenti legislativi relativi ai compensi legali quali la Legge n.1051/1957 ed il D.M. n.585/1994, la Legge n. 794/1942 fu espressamente abrogata ad opera del D. Legge n. 200/2008. Successivamente, in sede di conversione del sopraindicato D.L. fu riportata in vigore, per un breve periodo di tempo, fin quando intervenne il D. Lgs. n. 150 del 2011 che riformò, definitivamente, l’art. 28 ed abrogò le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della Legge n. 794/1942. L’odierno art. 28, infatti, stabilisce che «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011». Il confronto fra le due disposizioni normative non evidenzia significative differenze per quanto concerne i termini della questione ed il procedimento applicabile ma, a tal riguardo, sembra opportuno evidenziare che, il legislatore delegato del 2001, sostituisce il verbo “procedere” al verbo “dovere”. L’utilizzo del verbo “procedere” sembra voler ribadire, ancora una volta, la volontà, da parte del legislatore delegato, di limitare la scelta tra il procedimento ingiuntivo e quello sommario di cui all’ art. 14 d. lgs. 150/2011 per quanto concerne il procedimento speciale da esperire per le controversie relative la liquidazione del compenso dell’avvocato.
8 Sull’inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio, sembra opportuno segnalare che nella vigenza del vecchio procedimento di cui all’art. 28 Legge 794/1942 l’ordinanza conclusiva era espressamente dichiarata “non impugnabile” dall’art. 29; tuttavia, con riguardo al contenuto sostanzialmente decisorio del provvedimento ed alla sua irretrattabilità, si riteneva ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Oggi, la previsione espressa della non appellabilità dell’ordinanza sembra fugare goni dubbio circa l possibilità di impugnarla con il solo ricorso straordinario per cassazione.
9 Cfr. “Avvocato – Tutela del compenso dell’avvocato: l’esclusività del sommario adattato”, in Nuova Giur. Civ., 2018, 7-8-, 969 (nota a sentenza di Eugenia Italia).
10«Il Tribunale Bruzio ritiene di aderire all’orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24069/2019 del 26.9.2019 che, nel segno già indicato dalla Corte di Cassazione a SS. UU. con la decisione n. 4485/2018 secondo cui, “nel caso di introduzione dell’opposizione con la citazione, la congiunta applicazione del comma 1 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 150 del 2011 renderà l’errore privo di conseguenze, evidenziando quindi l’effetto sanante conseguente al mutamento del rito”(testuale in motivazione)».
11 Cfr: Art. 12, Disposizioni sulla legge in generale, rubricato “Interpretazione della legge”.
12 Cfr. art. 99 c.p.c.
13Cfr: l’Art. 112 c.p.c. dispone che «il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti».
14 Sia il ricorso, sia la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, tecnicamente, sono da considerare delle comparse di costituzione e risposta, le quali, seppur ne rivestono la forma, non sono assimilabili ad una domanda ma assolvono alla funzione di introdurre il giudizio a cognizione piena nell’ambito dell’eventuale giudizio di merito le posizioni dell’attore e quelle del convenuto in senso sostanziale restano invariate con la conseguenza che il titolare della domanda è il primo ed al secondo spetta il diritto di contraddire.
16 Sul punto, l’art. 4, comma 5, D. Lgs. n. 150/2011, testualmente, prevede che «Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento».
17Gli esempi di seguito riportati esprimono, compiutamente, la tesi sopra esposta, ossia che il comma 5 dell’art. 4 del D. Lgs n. 150/2011 faccia riferimento alla domanda e non alla opposizione del debitore che non contenga una domanda.
La domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze professionali viene irritualmente proposta (con citazione oppure con il ricorso ordinario ex art.702-bis c.p.c., dinanzi al Giudice monocratico) l’ultimo giorno utile per evitare la prescrizione. Siffatta domanda, ancorché irritualmente proposta, conserverà gli effetti sostanziali e processuali suoi propri e, di conseguenza, da una parte, non potrà essere dichiarata inammissibile ma dovrà essere decisa, previo mutamento, seguendo il rito speciale, dall’altra, avrà impedito il maturare della prescrizione.
L’atto di citazione, contenente la domanda di pagamento degli onorari viene iscritto dopo i 10 giorni dalla notificazione (ovvero telematicamente alle ore 24 e 30 secondi), in questo caso, il verificarsi dell’effetto decadenziale previsto dall’art.165 c.p.c., non potrà essere impedito.
Nei confronti del professionista sono obbligati solidalmente due clienti, il primo viene regolarmente citato in giudizio, l’altro no. L’attore potrà richiedere la rinnovazione della citazione e l’effetto sostanziale della interruzione della prescrizione si verificherà, ex art.1310 cod. civ., anche nei confronti dell’altro convenuto. Il cliente destinatario del D.I. propone l’opposizione con l’atto di citazione, il quale, a sua volta, contiene una domanda riconvenzionale o una autonoma azione di danni. Anche se l’atto di citazione sarà depositato in Cancelleria dopo lo scadere del 40° giorno previsto dall’art. 645 c.p.c., saranno ammissibili sia la domanda di danni o quella riconvenzionale del convenuto-attore, sia l’opposizione al D.I, proprio perché l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo contiene un’autonoma domanda produrrà gli effetti sananti riconosciuti dall’art.4, comma 5, del D. Lgs.150/2011.